Termine 290 giorni e atto endoprocedimentale non interrompono silenzio (TAR Lazio n. 7900 del 30.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il termine massimo di durata del procedimento per il riconoscimento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio è pari a 290 giorni dalla presentazione dell’istanza o dall’avvio d’ufficio, tenuto conto anche del periodo di trenta giorni di sospensione consentito dall’art. 16 del D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461. L’inerzia dell’amministrazione oltre tale termine è illegittima e legittima l’azione avverso il silenzio-inadempimento. La sola adozione di un atto endoprocedimentale, soprassessorio o interlocutorio non è idonea a soddisfare l’interesse del ricorrente né a determinare la cessazione della materia del contendere.

Il Fatto

Il ricorrente, assistente della Polizia di Stato, aveva subito gravi lesioni in un sinistro stradale occorso durante una missione internazionale di polizia. Il Ministero dell’Interno aveva avviato d’ufficio il procedimento per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio in data 20 ottobre 2023, senza tuttavia concluderlo entro il termine di 290 giorni previsto dal D.P.R. n. 461/2001. Il ricorrente ha quindi adito il TAR per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e la condanna dell’amministrazione a provvedere.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha accolto il ricorso, richiamando la giurisprudenza consolidata secondo cui il termine massimo per la conclusione del procedimento di riconoscimento della causa di servizio è di 290 giorni dall’avvio del procedimento. Tale termine deve intendersi ampiamente superato nel caso di specie, essendo il procedimento rimasto in corso dal 2023.

La circostanza che l’amministrazione avesse depositato una nota con cui sollecitava la C.M.O. di Roma a sottoporre il ricorrente ad accertamenti sanitari non è stata ritenuta satisfattiva. Il Tribunale ha precisato che la determinazione idonea a interrompere l’inerzia è solo quella che conclude il procedimento, non un atto meramente endoprocedimentale o interlocutorio.

In ragione della fondatezza del ricorso, il TAR ha condannato l’amministrazione a definire il procedimento entro novanta giorni dalla comunicazione della decisione, nominando sin da subito un Commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza, con facoltà di delega a funzionario competente. Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero soccombente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *