Spese di lite non simboliche nel giudizio di ottemperanza Carta docente (Cons. Stato n. 6722 del 31.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di spese processuali, la quantificazione del compenso è espressione di un potere discrezionale del giudice, ma incontra il limite del divieto di attribuire somme simboliche o lesive del decoro professionale. La natura seriale del contenzioso, pur non essendo prevista tra le eccezionali ipotesi derogatorie del principio della soccombenza, può essere valorizzata dal giudice ai fini della riduzione del compenso, in quanto indice di un minor impegno difensivo. Nel giudizio di ottemperanza, la liquidazione delle spese in misura eccessivamente esigua, in contrasto con i valori tabellari, integra violazione dei precetti degli artt. 91 e 2233 cod. civ. e dell’art. 26 cod. proc. amm., con conseguente riforma della statuizione.

Il Fatto

La vicenda prende avvio da un giudizio di ottemperanza promosso da una docente per ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice del lavoro che le aveva riconosciuto il diritto al beneficio economico della Carta elettronica del docente per più anni scolastici, con condanna dell’amministrazione all’assegnazione del buono elettronico per ciascuna annualità.

Il TAR Campania ha accolto il ricorso in ottemperanza e ha liquidato le spese di lite in favore della ricorrente nella misura di € 500,00, oltre accessori, con distrazione in favore del procuratore antistatario. La parte ha impugnato la sentenza nel solo capo relativo alle spese, dolendosi dell’irrisorietà dell’importo rispetto ai valori tabellari del d.m. n. 55/2014. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito resistendo all’appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha esaminato anzitutto il primo motivo, con cui l’appellante contestava il riferimento alla natura seriale del contenzioso quale giustificazione della ridotta liquidazione. La censura è stata ritenuta infondata in fatto, poiché la sentenza appellata non reca alcun richiamo alla serialità.

È stata inoltre ritenuta infondata in diritto: la Sezione Settima, richiamando propri precedenti, ha precisato che la serialità del contenzioso, pur non essendo prevista tra le eccezionali ipotesi derogatorie del principio della soccombenza, può essere valorizzata dal giudice ai fini della riduzione della misura del compenso, in quanto indice di un minor impegno difensivo.

È stato invece accolto il secondo motivo, con cui si lamentava la violazione del divieto di somme simboliche o lesive del decoro professionale. Il Collegio ha ricordato di essersi già espresso sulla medesima questione in fattispecie analoghe, relative alla Carta del docente, richiamando integralmente le motivazioni delle proprie precedenti decisioni.

La Corte ha ribadito che la discrezionalità nella quantificazione del compenso non esonera il giudice dall’obbligo di non attribuire somme simboliche, in linea con l’art. 2233 cod. civ. e con l’art. 1 della legge n. 49/2023 in tema di equo compenso, richiamando anche la giurisprudenza di legittimità.

In applicazione del principio di sintesi e del rinvio ai precedenti conformi consentito dagli artt. 74 e 88, comma 2, lett. d), cod. proc. amm., il Collegio ha stimato conforme a legge la liquidazione in misura forfettaria di € 800,00 per il primo grado, in riforma della sentenza appellata. Le spese di appello sono state liquidate secondo soccombenza in € 300,00, tenuto conto del valore della controversia limitato alle sole spese legali del primo grado.

Nota della Redazione

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Riferimenti normativi

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