L’ottemperanza al giudicato sulla carta docente può essere parziale e sopravvivere per gli accessori (TAR Lombardia n. 3441 del 29.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza promosso per l’esecuzione di una sentenza che riconosca il diritto alla carta elettronica del docente, il pagamento della somma capitale avvenuto dall’amministrazione solo dopo la notifica del ricorso determina la cessazione della materia del contendere sulla relativa domanda, ma non elide l’obbligo di provvedere sugli accessori. La persistente inottemperanza sulla voce degli interessi e della rivalutazione monetaria, ai sensi dell’art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, legittima l’accoglimento parziale del ricorso e la condanna dell’amministrazione a dare completa esecuzione al giudicato, con nomina sin d’ora del Commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.

Il Fatto

Un docente aveva ottenuto dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, una sentenza che accertava il suo diritto alla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione per cinque anni scolastici, per un importo annuo di euro 500,00, con conseguente condanna dell’amministrazione a mettere a disposizione le somme tramite il sistema della Carta. Nonostante la notifica del titolo esecutivo, l’amministrazione era rimasta inadempiente. Decorso infruttuosamente il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del D.L. n. 669/1996, il docente proponeva ricorso per ottemperanza, chiedendo l’integrale esecuzione della sentenza e la nomina di un Commissario ad acta.

La Motivazione della Corte

Il TAR Lombardia ha preliminarmente verificato che la pretesa azionata risultava adeguatamente documentata. Quanto alla somma capitale di € 2.500,00, l’avvenuto pagamento da parte dell’amministrazione – sebbene tardivo e successivo alla notifica del ricorso – ha determinato la cessazione della materia del contendere su tale capo della domanda.

La questione centrale ha riguardato la residua obbligazione accessoria. Il giudice ha rilevato che l’amministrazione non aveva dimostrato di aver provveduto al pagamento di interessi e rivalutazione monetaria, né aveva contestato in giudizio la relativa sussistenza. L’inadempimento è stato pertanto ritenuto persistente su tale voce, con conseguente dichiarazione di inottemperanza parziale al giudicato.

L’amministrazione è stata condannata a completare l’esecuzione entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della sentenza o, se anteriore, dalla notificazione. Decorso infruttuosamente tale termine, è stato nominato un Commissario ad acta nella persona del Direttore generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, senza diritto a compenso trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa.

Il Collegio ha infine ritenuto non sussistenti i presupposti per la condanna alle penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., in ragione dell’esiguità dell’importo residuo, precisando che vi si potrà provvedere su istanza della parte in caso di perdurante inottemperanza. Le spese del giudizio sono state poste integralmente a carico dell’amministrazione soccombente, atteso che l’esecuzione era avvenuta solo dopo la notifica del ricorso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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