Ottemperanza alla sentenza sulla carta docente e nomina del commissario ad acta (TAR Lombardia n. 433 del 29.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ottemperanza alla sentenza di condanna al rilascio della carta docente, l’amministrazione è tenuta ad eseguire il titolo nel termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997. Decorso inutilmente tale termine senza che siano stati effettuati pagamenti neppure parziali, il giudice amministrativo accerta l’inottemperanza e ordina il pagamento, nominando sin d’ora, per il caso di ulteriore inadempimento, il commissario ad acta. Il valore nominale del beneficio non è suscettibile di maggiorazione per interessi, nemmeno per l’utilizzo nell’anno successivo a quello di erogazione.
Il Fatto
Con sentenza del Tribunale di Milano, pubblicata nel giugno 2023, era stato accertato il diritto della ricorrente a ottenere la carta docente per sei anni scolastici, con condanna dell’amministrazione a metterla a disposizione, oltre alla rifusione delle spese di lite.
Passata in giudicato la decisione e ritualmente notificata, la ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza davanti al TAR Lombardia al fine di conseguire il rilascio del beneficio. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto delimitato l’oggetto del giudizio. L’ottemperanza non si estende alle spese di lite liquidate dal Giudice ordinario e distratte in favore dei difensori, poiché rispetto a esse non è stata esperita alcuna azione di ottemperanza nel presente procedimento.
Sul merito, il Tribunale ha rilevato che il titolo è passato in giudicato ed è stato notificato ritualmente, e che è decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 per il pagamento.
La documentazione in atti e le dichiarazioni della parte ricorrente hanno palesato che l’amministrazione non ha effettuato pagamenti neppure parziali. Il Ministero, costituitosi, non ha formulato deduzioni sul punto né ha fornito indicazioni sull’andamento della procedura. Il credito, pertanto, non risulta contestato nell’an e nel quantum.
Da qui l’accertamento dell’inottemperanza e l’assegnazione al Ministero di un termine di 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza per effettuare integralmente i pagamenti. Per l’ipotesi di inutile decorso, è stato nominato sin d’ora commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega e con incarico qualificato come adempimento connesso ai doveri d’istituto.
Il Tribunale ha inoltre escluso la spettanza degli interessi sulla somma riconosciuta dal Giudice ordinario. L’importo è indicato al valore nominale e non può essere maggiorato, nemmeno ove venga utilizzato nell’anno successivo a quello di erogazione. Le spese del giudizio, infine, sono state poste a carico dell’amministrazione soccombente, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Nota della Redazione
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