Silenzio sull’istanza di acquisizione sanante ex art. 42-bis (TAR Abruzzo n. 410 del 16.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’Amministrazione ha l’obbligo giuridico di esaminare l’istanza con cui il proprietario chiede di attivare il procedimento di cui all’art. 42-bis del d.P.R. n. 327/2001, adeguando la situazione di fatto a quella di diritto e facendo cessare l’occupazione sine titulo del bene. Ancorché la norma non contempli espressamente il potere del privato di presentare l’istanza, l’obbligo di avviare e concludere il procedimento con provvedimento espresso si fonda su ragioni di giustizia ed equità, ravvisabili nel dovere di impedire il protrarsi dell’illecito permanente. L’inerzia serbata a fronte di tale istanza integra silenzio-inadempimento, sindacabile dal giudice amministrativo. La norma non fissa un termine per l’esercizio del potere discrezionale; il giudice può assegnare all’Amministrazione un termine ragionevole per la scelta tra acquisizione non retroattiva del bene e restituzione al proprietario.
Il Fatto
I ricorrenti, in seguito a successione ereditaria, sono divenuti proprietari di terreni nel Comune di L’Aquila, censiti al Catasto Fabbricati. Tali aree ricadono all’interno di un’area pubblica destinata a campo sportivo, senza che vi sia mai stata alienazione volontaria a favore dell’Amministrazione né adozione di atti di esproprio.
Dopo varie richieste di chiarimenti rimaste senza riscontro, i proprietari hanno inviato al Comune, in data 14 novembre 2024, un’istanza volta ad avviare il procedimento di legittima acquisizione delle aree, mediante negozio traslativo consensuale ovvero ex art. 42-bis del d.P.R. n. 327/2001, con liquidazione del valore venale e dell’indennizzo. Non ricevendo risposta, hanno proposto ricorso per silenzio, chiedendo l’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia e la condanna dell’Ente a provvedere, oltre alla nomina di un Commissario ad acta in caso di inosservanza. Il Comune non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che è incontestata la circostanza dell’invio, in data 14 novembre 2024, dell’istanza ex art. 42-bis del d.P.R. n. 327/2001, finalizzata all’acquisizione di terreni irreversibilmente trasformati, e che il Comune non ha risposto. La questione giuridica centrale riguarda l’esistenza di un obbligo di provvedere pur in assenza di una previsione espressa del potere di istanza in capo al privato.
Il Tribunale afferma che tale obbligo si fonda su ragioni di giustizia ed equità, ravvisabili nel dovere di compiere ogni azione utile per evitare che l’illecito permanente, costituito dall’occupazione sine titulo, si protragga nel tempo. L’inerzia a fronte dell’istanza del privato configura dunque un silenzio-inadempimento, sindacabile dal giudice amministrativo. A sostegno richiama la giurisprudenza secondo cui la P.A. ha l’obbligo giuridico di esaminare le istanze dei proprietari volte ad attivare il procedimento, adeguando la situazione di fatto a quella di diritto e facendo venir meno l’occupazione senza titolo, con il ripristino della legalità, citando Cons. Stato, Sez. IV, n. 4696 del 15.09.2014, richiamata dall’Adunanza Plenaria n. 2 del 09.02.2016, Cons. Stato n. 4014 del 26.08.2015, TAR Lazio n. 10207 del 11.10.2017, TAR Campania n. 3628 del 07.07.2015 e TAR Napoli n. 3895 del 28.06.2023.
Il Collegio osserva che l’art. 42-bis non prevede alcun termine per l’esercizio del potere discrezionale attribuito all’Amministrazione. Tuttavia, a fronte dell’inerzia sull’istanza sollecitatoria del privato, il giudice può assegnare un termine ragionevole per l’esercizio di quel potere, volto alla scelta tra l’adozione del provvedimento di acquisizione non retroattiva del bene e la restituzione dello stesso al proprietario, come affermato da Corte cost. n. 71 del 30.04.2015, TAR Piemonte n. 783 del 04.07.2019 e TAR Lazio n. 6597 del 05.06.2017.
Ne consegue che sussiste in capo al Comune l’obbligo di provvedere sull’istanza, al fine di eliminare, all’esito del bilanciamento tra interesse pubblico e interesse privato, il protrarsi dell’occupazione senza titolo. L’inerzia dell’Ente, che non ha neppure avviato il procedimento, è illegittima e il ricorso va accolto. Il Tribunale dichiara l’obbligo di avviare e concludere il procedimento mediante un’espressa e motivata determinazione, anche mediante cessione volontaria, fatto salvo il potere discrezionale di accogliere o respingere l’istanza. In applicazione dei canoni di buona fede procedimentale e di proporzionalità, e considerata la complessità delle valutazioni, fissa il termine di novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. In caso di inottemperanza si procederà, su istanza di parte, alla nomina di un Commissario ad acta, con compenso a carico dell’Amministrazione comunale. Le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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