Reddito minimo ineludibile per rinnovo permesso di soggiorno lavoro autonomo (TAR Liguria n. 1377 del 12.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il possesso di un reddito minimo idoneo al sostentamento dello straniero costituisce requisito soggettivo non eludibile ai fini del rilascio e del rinnovo del permesso di soggiorno, attenendo alla sostenibilità dell’ingresso nella comunità nazionale, all’inserimento lavorativo e alla garanzia che il cittadino extracomunitario non si dedichi ad attività illecite. L’obbligo di provare la disponibilità del requisito reddituale grava sullo straniero. Il parametro di riferimento è il livello minimo previsto dalla legge per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria. La valutazione reddituale non si esaurisce nell’anno di riferimento, ma investe l’intero arco temporale considerato, rilevando l’esiguità e l’incapienza dei redditi dichiarati.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino extracomunitario, aveva presentato istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per “motivi commerciali/lavoro autonomo”. Il Questore della Spezia aveva rigettato l’istanza rilevando una disponibilità reddituale di euro 1.323,17 per il 2019 ed euro 3.059 per il 2021, nulla per gli altri anni, importi sensibilmente inferiori al minimo di 8.263,31 euro. Il preavviso di rigetto ex art. 10-bis legge n. 241/1990, inviato all’indirizzo dichiarato, era rimasto senza esito perché il ricorrente risultava sconosciuto.

Il ricorrente ha impugnato il diniego davanti al TAR Liguria, deducendo violazione degli artt. 26 d.lgs. n. 286/1998 e 39, comma 3, d.lgs. n. 394/1999, per travisamento e carenza di istruttoria. L’istanza cautelare è stata respinta. In vista dell’udienza di merito il ricorrente non ha depositato memorie, mentre la Questura ha prodotto documentazione reddituale e segnalazioni presenti nella banca dati SDI.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta l’unico motivo di ricorso, incentrato sull’applicazione rigida dei parametri reddituali minimi invece che elastica e costituzionalmente orientata. La censura è giudicata infondata. Il provvedimento impugnato si fonda sul mancato possesso del reddito superiore al livello minimo previsto dalla legge per l’esenzione dalla spesa sanitaria, ai sensi dell’art. 26, comma 3, d.lgs. n. 286/1998.

Il Tribunale richiama il costante orientamento giurisprudenziale, condividendolo: il possesso di un reddito minimo idoneo al sostentamento è requisito soggettivo non eludibile per il rilascio e il rinnovo del titolo di soggiorno; la disponibilità di un reddito conseguito lecitamente è garanzia che lo straniero non si dedichi ad attività illecite; l’onere probatorio del requisito grava sullo straniero. Il Collegio cita Cons. Stato, Sez. III, n. 7416 del 19.09.2025 e, ex pluribus, Cons. Stato n. 7739 del 12.11.2019.

Dall’istruttoria svolta dalla Questura presso le banche dati INPS e Agenzia delle entrate emerge che il ricorrente, dal 2018 al 2023, ha percepito – nel periodo 2019-2022 – redditi complessivamente inferiori ai 4 mila euro e comunque macroscopicamente inferiori al limite minimo per ogni anno fiscale. Dall’anno di imposta 2022 alla data di adozione dell’atto, e anche successivamente, non risulta alcun reddito dichiarato.

Su queste basi il Tribunale conclude che l’esiguità dei redditi dichiarati, la loro produzione per i soli anni indicati e l’incapienza per il periodo successivo confermano l’assoluta inidoneità reddituale a far fronte ai propri bisogni con fonti economiche lecite, anche nella prospettiva meno rigorosa prospettata in ricorso. L’atto gravato è pertanto legittimo. Il ricorso è respinto; le spese del giudizio sono compensate per la peculiarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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