Revoca contributo pubblico difetta giurisdizione giudice amministrativo (TAR Sicilia n. 1529 del 01.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il disconoscimento di spese in fase di rendicontazione, con la conseguente riduzione o revoca del contributo pubblico concesso, integra un’attività di verifica della conformità agli obblighi assunti dal beneficiario e non si fonda sull’esercizio di un potere discrezionale dell’Amministrazione. Ne deriva il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, anche quando l’impugnazione coinvolga la fase di esecuzione del rapporto e la verifica della spesa. Il riparto va accertato d’ufficio, senza che assuma rilievo la prospettazione dei motivi di ricorso. Il giudizio può essere riproposto davanti al giudice ordinario nel termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della decisione sulla giurisdizione.
Il Fatto
Una società beneficiaria di un contributo pubblico, concesso a valere su un avviso regionale per la realizzazione di un progetto ammesso a finanziamento, ha impugnato davanti al giudice amministrativo la nota con cui l’Assessorato alle attività produttive della Regione Siciliana ha comunicato la chiusura del procedimento e l’inammissibilità parziale della spesa in fase di rendicontazione. Con il ricorso ha chiesto l’annullamento anche della nota di avvio del procedimento e del verbale di verifica in loco da remoto.
La ricorrente ha sostenuto la giurisdizione del giudice amministrativo, ravvisando un apprezzamento discrezionale sul quid dell’originaria ammissione a finanziamento, e ha dedotto la violazione dell’avviso pubblico, del legittimo affidamento e della disciplina europea sugli aiuti. L’Amministrazione resistente ha eccepito il difetto di giurisdizione, escludendo ogni rivalutazione incidente sull’originaria ammissione a contributo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta in via preliminare l’eccezione processuale e la accoglie. La questione è di riparto: stabilire se il disconoscimento di spese operato in sede di rendicontazione appartenga alla giurisdizione amministrativa o a quella ordinaria.
Il criterio applicato muove dalla natura dell’attività svolta. Quando l’Amministrazione verifica la conformità delle spese rendicontate agli obblighi assunti dal beneficiario, il suo operato non esprime un potere discrezionale, ma un accertamento vincolato del rapporto. In questa prospettiva le controversie sulla relativa riduzione o revoca ricadono nella giurisdizione del giudice ordinario.
Il Collegio richiama a sostegno un indirizzo consolidato: TAR Lazio – Roma, Sez. III, 11 maggio 2024, n. 9304; Cons. Stato, AP, 29 gennaio 2014, n. 6; Cons. Stato, AP, 29 luglio 2013, n. 17; Cass. civ., SSUU, ord. 18 gennaio 2024, n. 1946. Nel caso concreto, l’oggetto della lite consiste nel disconoscimento di una parte delle spese affrontate per realizzare il progetto ammesso a finanziamento.
Da qui la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione. La decisione non esaurisce la tutela: ai sensi dell’art. 11, comma 2, c.p.a., il giudizio può essere riproposto davanti al giudice ordinario competente per territorio entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza.
Le spese sono compensate, salvo il contributo unificato, posto a carico della società ricorrente anche in ragione della corretta indicazione del giudice munito di giurisdizione contenuta in calce al provvedimento impugnato.
Nota della Redazione
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