Silenzio del Ministero sul riconoscimento del titolo di sostegno estero (TAR Lazio n. 1271 del 21.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di riconoscimento dei titoli abilitanti all’esercizio della professione conseguiti in un Paese non appartenente all’Unione europea, la procedura è disciplinata dal titolo III del d.lgs. n. 206/2007, cui il d.P.R. n. 394/1999 rinvia per effetto dell’abrogazione dei decreti legislativi n. 115/1992 e n. 319/1994. Il termine per la conclusione del procedimento di riconoscimento del titolo per l’abilitazione all’insegnamento di sostegno è di quattro mesi, ai sensi dell’art. 16, comma 6, d.lgs. n. 206/2007. Decorso inutilmente tale termine senza che l’amministrazione provveda o richieda un’integrazione documentale, sussistono i presupposti per l’accoglimento del ricorso avverso il silenzio, con condanna dell’amministrazione a provvedere e nomina del commissario ad acta in caso di perdurante inerzia.

Il Fatto

La ricorrente ha chiesto al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito sulla domanda di riconoscimento in Italia dei titoli per l’insegnamento conseguiti in Moldavia, Paese non appartenente all’Unione europea.

La domanda era stata presentata ai sensi dell’art. 49 del d.P.R. n. 394/1999. L’amministrazione non ha provveduto nel termine previsto. La ricorrente ha quindi domandato la condanna del Ministero all’adozione del provvedimento espresso e la nomina di un commissario ad acta per il caso di perdurante inadempimento. Il Ministero si è costituito con atto di mero stile.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dai presupposti dell’azione avverso il silenzio: l’esistenza di un obbligo di provvedere in capo all’amministrazione e l’inerzia serbata oltre il termine previsto per l’adozione del provvedimento. Entrambi ricorrono nella specie.

Quanto al quadro normativo, il Tribunale richiama la consolidata giurisprudenza amministrativa (TAR Lazio, Sezione Quarta Bis, sent. n. 6101/2025; TAR Lazio, Sezione Quarta Ter, sent. n. 23777/2024). L’art. 49, comma 1, d.P.R. n. 394/1999 consente ai cittadini stranieri in possesso di un titolo abilitante conseguito in un Paese extra Ue di richiederne il riconoscimento ai fini dell’esercizio in Italia delle professioni corrispondenti.

Il comma 2 della stessa norma rinvia, per le procedure di riconoscimento, ai decreti legislativi n. 115/1992 e n. 319/1994. Il d.lgs. n. 206/2007, con l’art. 60, commi 2 e 3, ha abrogato quei decreti e ha stabilito che il riferimento ad essi si intende fatto al titolo III del d.lgs. n. 206/2007. La procedura di riconoscimento è dunque oggi disciplinata da tale titolo.

Ai sensi dell’art. 16, comma 6, d.lgs. n. 206/2007, il termine per concludere il procedimento di riconoscimento del titolo per l’abilitazione all’insegnamento di sostegno è di quattro mesi. Dagli atti di causa risulta che tale termine è decorso inutilmente, senza che l’amministrazione provvedesse sull’istanza o chiedesse un’integrazione documentale. Il Collegio ricorda inoltre che l’art. 2 del d.l. n. 1/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 12/2020, attribuisce al Ministero dell’Istruzione e del Merito la competenza in materia di definizione dei percorsi di abilitazione e specializzazione del personale docente.

Il ricorso è pertanto accolto. Il Tribunale ordina al Ministero di provvedere sull’istanza entro 90 giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Considerati i ritardi già accumulati su analoghe istanze, nomina sin d’ora commissario ad acta il responsabile del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, senza diritto al compenso e con potere di delega, per provvedere entro 180 giorni dalla scadenza del termine assegnato all’amministrazione in caso di perdurante inerzia. Il Ministero è condannato alle spese processuali, liquidate in euro 750,00 per compensi professionali, oltre accessori e refusione del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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