Silenzio del Ministero sul riconoscimento del titolo di sostegno conseguito all’estero (TAR Lazio n. 235 del 07.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il silenzio inadempimento dell’Amministrazione si perfeziona con la presentazione di una formale istanza e la scadenza del termine normativamente previsto per provvedere, senza che sia intervenuto alcun pronunciamento. In materia di riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite all’estero, il termine per provvedere è quello dell’art. 16, comma 6, d.lgs. n. 206/2007, pari a tre mesi dalla presentazione della documentazione completa, elevabile a quattro mesi complessivi in caso di richiesta di integrazioni di cui al comma 2. Nel compimento del procedimento l’Amministrazione e l’eventuale commissario ad acta devono conformarsi ai principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità.
Il Fatto
La ricorrente ha presentato al Ministero dell’Istruzione e del Merito, in data 17 aprile 2025, domanda di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna, ai fini dell’insegnamento e dell’inserimento nelle relative graduatorie. Decorso il termine di legge senza alcuna pronuncia dell’Amministrazione, la ricorrente ha proposto ricorso per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e per la condanna del Ministero a provvedere.
Il Ministero si è costituito in giudizio per resistere. Alla camera di consiglio del 16 dicembre 2025 la causa è passata in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dal presupposto che, per ritenere sussistente l’obbligo di provvedere, è necessario e sufficiente la presentazione di una formale istanza seguita dalla scadenza del relativo termine, senza che l’Amministrazione abbia adottato alcun provvedimento. Nel caso di specie entrambi i presupposti risultano integrati, poiché a fronte della domanda del 17 aprile 2025 l’Amministrazione non si è ancora pronunciata.
Il Tribunale individua il termine applicabile nell’art. 16, comma 6, d.lgs. n. 206/2007, che fissa in tre mesi dalla presentazione della documentazione completa il termine per l’adozione del provvedimento di riconoscimento. Al comma 2 della stessa disposizione è previsto che entro trenta giorni dal ricevimento della domanda l’autorità accerta la completezza della documentazione e, ove necessario, richiede le integrazioni.
Da tale combinato disposto il Collegio ricava che il termine complessivo entro cui l’Amministrazione avrebbe dovuto concludere il procedimento è di quattro mesi, nel caso di eventuale richiesta di integrazioni. Nel caso concreto non risulta alcuna richiesta di integrazione, con conseguente violazione sia del termine generale di trenta giorni di cui alla legge n. 241 del 1990, sia del termine specifico in materia. Si perfeziona così l’illegittima fattispecie del silenzio inadempimento.
Accolto il ricorso, il Tribunale ordina al Ministero di provvedere con provvedimento espresso entro 120 giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza. Per il caso di persistente inadempienza nomina sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale del Ministero preposto alla Direzione generale competente, con facoltà di delega e senza compenso, per provvedere nel termine di 90 giorni dalla scadenza del primo termine.
Nel compimento del procedimento, tanto l’Amministrazione quanto il commissario devono conformarsi ai principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità, richiamati dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE e dalle pronunce dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato del dicembre 2022. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
Nota della Redazione
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