Inammissibile l’ottemperanza di condanna generica del giudice civile (TAR Calabria n. 718 del 21.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, investito dell’ottemperanza di una sentenza emessa da altro plesso giurisdizionale, non può integrare la decisione né risolvere questioni non affrontate da quel giudice, dovendo attenersi a un criterio di stretta continenza. La sentenza di condanna generica al pagamento di una somma non determinata, e non determinabile in modo pacifico, non costituisce valido titolo esecutivo. Essa è azionabile solo se dal dispositivo e dalla motivazione il quantum sia ricavabile con una mera operazione matematica. In caso contrario l’azione di ottemperanza è inammissibile, poiché la relativa quantificazione presupporrebbe un accertamento di merito sul rapporto sottostante, riservato al giudice ordinario.

Il Fatto

Il ricorrente ha adito il TAR Calabria per ottenere l’esecuzione di una sentenza del Tribunale di Vibo Valentia, con cui l’Azienda Sanitaria Provinciale era stata condannata al pagamento delle differenze stipendiali maturate nel lungo periodo di adibizione a mansioni superiori, oltre accessori di legge.

Il titolo era passato in giudicato ed era stato notificato all’amministrazione. L’azienda non si è costituita in giudizio. Il ricorrente ha quindi chiesto che fosse ordinato all’ente il pagamento delle somme indicate nella sentenza civile.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha respinto il ricorso richiamando l’orientamento consolidato della giurisprudenza amministrativa, secondo cui la domanda di esecuzione di una sentenza di altro plesso che disponga una condanna generica è inammissibile, non costituendo essa valido titolo esecutivo. Il giudice amministrativo non può effettuare nuove valutazioni di fatto e di diritto su questioni non dedotte o trattate nel giudizio civile, né integrare la decisione altrui, ma deve orientarsi a un criterio di stretta continenza.

Il Collegio ha richiamato in particolare Cons. Stato sez. V n. 4687 del 2023 e, nel medesimo senso, C.G.A.R.S. n. 315 del 2020, secondo cui la sentenza di condanna generica del giudice civile è titolo esecutivo solo se dal dispositivo e dalla motivazione sia possibile quantificare il corrispettivo con una semplice operazione matematica. In sede di ottemperanza il giudice amministrativo incontra il limite dell’accertamento del quantum, che presuppone una valutazione di merito sul rapporto sottostante, rispetto alla quale egli è sprovvisto di giurisdizione.

Nel caso concreto, il dispositivo della sentenza azionata condannava l’amministrazione a pagare una somma non quantificata. Tale importo non era ricavabile con una mera operazione matematica, perché nella motivazione della stessa sentenza mancavano i dati numerici necessari, quali le retribuzioni effettivamente percepite mese per mese e quelle spettanti in base ai C.C.N.L. di riferimento.

L’individuazione di questi dati non poteva essere perseguita in sede di ottemperanza, poiché avrebbe richiesto l’apertura di una fase istruttoria e avrebbe introdotto una valutazione di merito su aspetti del rapporto estranei alla giurisdizione del giudice amministrativo. L’azione di ottemperanza è stata pertanto dichiarata infondata e il ricorso respinto. Nulla è stato disposto sulle spese, in ragione della mancata costituzione dell’amministrazione resistente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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