La mera indicazione della piattaforma digitale dopo la proposizione del ricorso non determina improcedibilità del giudizio di ottemperanza (TAR Basilicata n. 50 del 05.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza instaurato per l’esecuzione del giudicato, la comunicazione dell’Amministrazione circa la possibilità di fruire di una piattaforma digitale per la liquidazione delle somme dovute, se successiva alla proposizione del ricorso, non determina l’improcedibilità dell’azione. L’ammissibilità del ricorso è condizionata al decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. La condanna al pagamento della sorte capitale deve essere accompagnata dagli interessi legali o dalla rivalutazione monetaria, se superiore, dalla maturazione del credito fino al saldo, ai sensi dell’art. 22, comma 36, L. n. 724/1994.
Il Fatto
La Sezione Lavoro del Tribunale di Potenza aveva accolto l’originario ricorso, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento dell’importo annuale di cui all’art. 1, comma 121, L. n. 107/2015, relativo alla Carta Elettronica del docente. Detta somma spettava per il servizio prestato negli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 in qualità di docente a tempo determinato, sulla base di precedenti pronunce, nazionali ed eurounitarie, che avevano esteso il beneficio anche a tale categoria di docenti.
Il contribuente, ottenuta la certificazione del passaggio in giudicato, notificava il titolo esecutivo all’Amministrazione. Poiché il pagamento non seguiva, proponeva ricorso per l’esecuzione del giudicato. L’Amministrazione si costituiva eccependo che, nelle more, era stata attivata una piattaforma digitale per consentire ai beneficiari di richiedere la liquidazione delle somme.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente affermato l’ammissibilità del ricorso, verificando il decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, D.L. n. 669/1996 conv. in L. n. 30/1997 dalla notificazione del titolo esecutivo. Nel merito, il Collegio ha rilevato il riconoscimento da parte dell’Amministrazione di non aver corrisposto la somma indicata nella sentenza azionata, configurandosi l’inottemperanza.
Quanto all’eccezione difensiva, il Collegio ha escluso che la pec dell’Ufficio Ambito territoriale, comunicante la possibilità di fruire della piattaforma digitale, potesse determinare l’improcedibilità del ricorso, in quanto tale comunicazione era successiva alla proposizione dello stesso.
La Corte ha quindi condannato l’Amministrazione al pagamento della sorte capitale di € 1.000,00, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria, assegnando il termine di 60 giorni per provvedere. Per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza, ha nominato Commissario ad acta il Prefetto di Roma o un suo delegato, ponendo le spese della funzione commissariale a carico dell’Amministrazione.
Le spese di lite sono state poste a carico della parte soccombente e liquidate in favore del difensore, dichiaratosi antistatario, comprensive di tutte le spese accessorie relative agli atti successivi alla sentenza azionata e funzionali all’introduzione del giudizio.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.