Condono edilizio in area vincolata: sanabili solo gli abusi minori (TAR Sicilia n. 2357 del 12.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel c.d. terzo condono edilizio, disciplinato dall’art. 32 del d.l. n. 269/2003, convertito con modificazioni nella legge n. 326/2003, le opere abusive realizzate in aree sottoposte a vincolo paesaggistico sono sanabili solo se ricorrono congiuntamente quattro condizioni: realizzazione anteriore all’imposizione del vincolo, conformità alle prescrizioni urbanistiche, appartenenza alle tipologie di minore rilevanza di cui ai nn. 4, 5 e 6 dell’allegato 1 e parere favorevole dell’autorità preposta alla tutela. La distinzione tra vincoli assoluti e relativi è irrilevante: la norma richiama in modo indifferenziato gli immobili soggetti a vincoli imposti da leggi statali e regionali. Ne consegue che l’abuso comportante nuove superfici o nuova volumetria in area vincolata non è suscettibile di sanatoria. Il parere della Soprintendenza è dovuto solo per gli abusi sanabili e, in difetto dei presupposti di legge, assume carattere vincolato, senza spazio per ulteriori valutazioni discrezionali.
Il Fatto
Il ricorrente ha presentato nel dicembre 2004 istanza di condono edilizio ai sensi della legge n. 326/2003 per l’ampliamento di un fabbricato adibito a civile abitazione, consistente in due vani con aumento di superficie e volumetria, ultimato nel febbraio 2003. L’area di intervento è ricompresa in un territorio comunale assoggettato a vincolo paesaggistico.
Con due note del febbraio 2023 la Soprintendenza ha espresso parere contrario all’accoglimento dell’istanza, ordinando la rimessione in pristino dello stato dei luoghi; con provvedimento del marzo 2023 il Comune ha rigettato l’istanza di condono. Il ricorrente ha impugnato tali atti unitamente alla circolare regionale n. 02 del 30 dicembre 2022, deducendone l’illegittimità per violazione della disciplina sul terzo condono e per difetto di motivazione e istruttoria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta congiuntamente i tre motivi di ricorso, tutti incentrati sulla pretesa condonabilità dell’abuso in area vincolata e sull’asserita illegittimità dei provvedimenti applicativi. Richiamando un orientamento consolidato, il TAR ribadisce che ai sensi dell’art. 32, comma 27, lett. d), del d.l. n. 269/2003 le opere abusive in aree vincolate sono sanabili solo al ricorrere congiunto delle quattro condizioni sopra indicate, tra cui la conformità urbanistica e l’appartenenza alle tipologie di minore rilevanza.
Il Tribunale sottolinea che la qualificazione dell’area come vincolata rende sostanzialmente indifferente la natura assoluta o relativa del vincolo, stante il chiaro disposto legislativo. Un abuso comportante nuove superfici e nuova volumetria in area vincolata, indipendentemente dal carattere del vincolo, non può essere sanato. Viene richiamata la giurisprudenza amministrativa di seconde cure secondo cui in Sicilia il terzo condono non è ammesso non solo in presenza di vincoli assoluti ma anche di vincoli relativi, anche alla luce della Corte cost. n. 252 del 19 dicembre 2022.
Il Collegio chiarisce che non sussiste identità tra interventi assentibili e interventi condonabili: la misura straordinaria di ravvedimento è assoggettata a limiti più stringenti rispetto a quelli che regolano il rilascio del titolo abilitativo. Nel caso concreto, l’ampliamento con aumento di superficie e volumetria, realizzato in epoca successiva alla decorrenza del vincolo, esula dall’ambito applicativo della disposizione speciale sul condono.
Quanto alla circolare regionale impugnata, il TAR rileva che essa si limita alla fedele ricognizione della giurisprudenza costituzionale e della disciplina normativa in materia, donde l’infondatezza delle contestazioni. In assenza dei presupposti di legge di sanabilità, il parere della Soprintendenza assume carattere vincolato, essendo la preclusione assoluta, e nessun ulteriore approfondimento istruttorio o motivazionale era dovuto; parimenti vincolato risulta il provvedimento comunale di rigetto. Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione delle spese in ragione della natura interpretativa delle questioni esaminate.
Nota della Redazione
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