Annullamento d’ufficio dei ristori Covid alle strutture sanitarie: difetta la giurisdizione del giudice amministrativo (TAR Emilia-Romagna n. 1414 del 05.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di contributi e sovvenzioni pubbliche, il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo va operato sulla base della natura della situazione soggettiva azionata. Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario quando il finanziamento è riconosciuto direttamente dalla legge e alla pubblica amministrazione è demandato soltanto il compito di verificare l’effettiva esistenza dei relativi presupposti, senza alcun apprezzamento discrezionale circa l’an, il quid e il quomodo dell’erogazione. Tale principio si applica anche alle controversie relative ai ristori previsti dall’art. 4, comma 5-bis, d.l. n. 34/2020 a favore delle strutture private accreditate che hanno dovuto sospendere l’attività ordinaria durante l’emergenza Covid-19. Il riconoscimento normativo del beneficio e la mancanza di discrezionalità in capo all’amministrazione sanitaria configurano una situazione di diritto soggettivo, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario.
Il Fatto
La società ricorrente, struttura sanitaria privata accreditata, aveva stipulato nel marzo 2020 un accordo con la Regione per la gestione dell’emergenza Covid, che prevedeva la sospensione dell’attività ordinaria e il riconoscimento di acconti mensili parametrati all’80% della differenza tra attività svolta e fatturato medio del 2019. Con la DGR n. 2133/2024 la Regione aveva recepito l’accordo riconoscendo un’indennità di funzione e uno specifico ristoro limitato alla sola attività intra-regione.
Con la delibera n. 1503/2025, impugnata in primo grado, la Giunta regionale aveva disposto l’annullamento d’ufficio della DGR n. 2133/2024 per violazione dei limiti di spesa e mancanza di copertura finanziaria, avviando il recupero degli acconti erogati. La società aveva proposto ricorso deducendo plurimi vizi di legittimità e chiedendo il risarcimento dei danni.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato d’ufficio il possibile difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario, richiamando il principio affermato dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 15404 del 2024 in una fattispecie analoga. La controversia riguarda la spettanza di contributi a fondo perduto o ristori previsti dalla legge statale, sui quali l’amministrazione sanitaria mantiene esclusivamente funzioni di vigilanza senza alcun potere discrezionale di apprezzamento del beneficio.
La Corte ha esaminato la disciplina dell’art. 4, commi 5-bis e 5-ter, d.l. n. 34/2020, introdotti dal d.l. n. 149/2020, rilevando che la legge statale ha attribuito alle Regioni il potere di accordare un contributo a copertura dei costi fissi delle strutture che avessero sospeso le attività, in una misura massima predeterminata del 90% del budget. La Regione, con la DGR n. 2133/2024, aveva poi riconosciuto il diritto alla sovvenzione alle strutture che si trovavano nelle condizioni descritte dalla normativa, senza margini di discrezionalità nella quantificazione degli indennizzi.
Richiamando il consolidato orientamento secondo cui in materia di contributi pubblici la giurisdizione del giudice ordinario sussiste quando il finanziamento è riconosciuto direttamente dalla legge e alla P.A. è demandato solo il compito di verifica dei presupposti, il Collegio ha concluso che la fattispecie in esame è riconducibile a una situazione di diritto soggettivo. La causa è stata pertanto dichiarata di competenza del giudice ordinario, con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda proposta ai sensi dell’art. 11 c.p.a., e con compensazione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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