Il silenzio della p.a. sull’istanza di V.I.A. è illegittimo (TAR Sicilia n. 1278 del 04.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’autorità procedente è titolare di un obbligo autonomo e non eludibile di concludere il procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale con provvedimento espresso, ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. n. 152/2006. Tale obbligo permane anche quando la Commissione Tecnica Specialistica non predisponga lo schema di provvedimento o l’amministrazione preposta alla tutela degli interessi sensibili ometta il parere. L’inerzia degli organi istruttori non attenua la gravità dell’inadempimento dell’autorità procedente né può giustificare il silenzio. Accertata l’illegittimità del silenzio, il giudice ordina la conclusione del procedimento entro termine certo e nomina, per l’ipotesi di perdurante inerzia, un Commissario ad acta. La mancata conclusione nei termini per fatto imputabile all’amministrazione integra il presupposto del diritto del proponente al rimborso del 50% degli oneri istruttori.

Il Fatto

La società ricorrente presentava in data 5 gennaio 2024 istanza di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. n. 152/2006, per un impianto agrivoltaico da realizzarsi in un Comune della Sicilia occidentale, comprensivo della procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale. L’Assessorato regionale comunicava la procedibilità dell’istanza e si avviava la consultazione pubblica. La Commissione Tecnica Specialistica emetteva un parere istruttorio intermedio con richiesta di integrazioni; la società vi dava riscontro in data 9 agosto 2024.

A seguito delle integrazioni veniva disposta una nuova consultazione pubblica, ma il procedimento restava privo di ulteriori sviluppi. Non emergevano pareri negativi e risultava acquisito anche il parere favorevole della Soprintendenza. Non veniva adottato il Parere Istruttorio Conclusivo né il provvedimento finale. La società, inutilmente sollecitata l’amministrazione nel 2025, ricorreva al TAR Sicilia per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio, l’ordine di concludere il procedimento, la nomina di un Commissario ad acta e la condanna al rimborso degli oneri istruttori.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato. Dall’esame degli atti è emerso che il procedimento risulta ingiustificatamente paralizzato, pur in presenza di un’istruttoria sostanzialmente definita. L’iter aveva conosciuto la comunicazione di procedibilità, lo svolgimento delle consultazioni pubbliche e il riscontro alle integrazioni richieste, senza che seguissero ulteriori sviluppi fino all’adozione del provvedimento finale.

Il passaggio centrale riguarda l’imputazione dell’inerzia. Il Tribunale ha escluso che la gravità dell’inadempimento dell’autorità procedente possa essere attenuata dall’eventuale inerzia dei soggetti chiamati a svolgere adempimenti istruttori o a rendere pareri endoprocedimentali. L’art. 25 del d.lgs. n. 152/2006 pone in capo all’autorità procedente un obbligo autonomo e non eludibile di concludere il procedimento, che permane anche in caso di mancata predisposizione dello schema di provvedimento da parte della Commissione Tecnica o di omessa espressione del parere dell’amministrazione preposta alla tutela degli interessi sensibili.

Il Collegio ha richiamato sul punto la giurisprudenza amministrativa, che ha più volte chiarito come l’obbligo dell’autorità procedente di pronunciarsi non venga meno in presenza di ritardi o inerzie degli altri soggetti coinvolti nel procedimento. Ne segue che il silenzio serbato sull’istanza è illegittimo e va dichiarato ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a..

In accoglimento della domanda, il Tribunale ha ordinato all’amministrazione di concludere il procedimento mediante l’adozione del provvedimento finale di V.I.A. entro il termine fissato e, per l’ipotesi di perdurante inadempimento, ha nominato Commissario ad acta il Segretario Generale della Presidenza della Regione Siciliana, con facoltà di delega a un funzionario di adeguata competenza tecnica. L’incarico ha natura di ausiliario del giudice, con obbligatorietà della funzione, non suscettibile di rifiuto per disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza; l’eventuale compenso, ove spettante, è posto a carico dell’amministrazione inadempiente.

Quanto al profilo patrimoniale, il Collegio ha riconosciuto fondata la domanda di rimborso. Ai sensi dell’art. 25, comma 2-ter, del d.lgs. n. 152/2006, il proponente ha diritto al rimborso del 50% degli oneri istruttori in caso di mancata conclusione del procedimento nei termini per fatto imputabile all’amministrazione. Accertata l’inerzia, il Tribunale ha quantificato il rimborso in rapporto agli oneri versati, come comprovato dalla documentazione prodotta, e ha condannato l’Assessorato al relativo pagamento, oltre alle spese di lite liquidate in favore della ricorrente e alla compensazione tra le altre parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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