Ottemperanza al giudicato sulla carta elettronica del docente e commissario ad acta (TAR Sicilia n. 1277 del 04.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudicato che accerta il diritto del docente all’assegnazione della carta elettronica del docente ex legge n. 107/2015 e condanna l’amministrazione all’emissione di buoni di spesa di corrispondente valore nominale è titolo idoneo a fondare il ricorso per ottemperanza ex art. 112 cod. proc. amm. Decorso inutilmente il termine dilatorio di centoventi giorni ex art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, l’inerzia dell’amministrazione debitrice ne integra l’inadempimento. Il giudice amministrativo ordina l’integrale esecuzione del titolo, assegna un termine per l’adempimento e, per il caso di persistente inerzia, nomina il commissario ad acta, con facoltà di delega, ponendo a carico dell’amministrazione soccombente le spese di lite.
Il Fatto
I ricorrenti, docenti, agiscono per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 862, depositata dal Tribunale di Termini Imerese il 2 agosto 2024 e passata in giudicato. Quel provvedimento aveva ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito il pagamento di somme mediante emissione di buoni elettronici di spesa, riconoscendo a ciascun docente il diritto all’assegnazione della carta elettronica per gli anni scolastici indicati, oltre interessi legali o rivalutazione dalla maturazione del credito sino all’attribuzione.
Notificata la pronuncia all’amministrazione scolastica il 3 settembre 2024, e decorso il termine dilatorio di centoventi giorni, i ricorrenti hanno proposto ricorso per ottemperanza. L’amministrazione si è costituita in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dal dato incontestato della formazione del giudicato sulla condanna pecuniaria dell’amministrazione. La sentenza azionata dispone infatti un’obbligazione di pagamento attraverso l’emissione di buoni di valore nominale corrispondente, con obbligo di erogare gli importi riconosciuti a ciascun docente per gli anni scolastici di riferimento.
Il Tribunale verifica il rispetto delle formalità e dei termini di legge. La notifica della pronuncia all’amministrazione debitrice è avvenuta il 3 settembre 2024, con conseguente decorso del termine dilatorio di centoventi giorni ex art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Tale adempimento costituisce condizione di procedibilità dell’azione di ottemperanza.
Elemento decisivo è la condotta processuale della resistente: costituitasi, essa non ha dedotto di avere già corrisposto le somme dovute, né ha eccepito l’intervento di fatti modificativi o estintivi delle ragioni di credito. L’inadempimento resta dunque non contestato nel suo nucleo essenziale.
Il Collegio richiama i propri precedenti conformi in materia, 22 maggio 2025 n. 1116 e 25 giugno 2025 n. 1410, a conferma della fondatezza del ricorso. Accoglie quindi la domanda e ordina all’amministrazione di dare integrale esecuzione al titolo, assegnando il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza per il pagamento degli importi dovuti, con decorrenza degli interessi o della rivalutazione ex art. 22, comma 36, legge n. 724/1994.
Per il caso di ulteriore inerzia, il Tribunale nomina commissario ad acta il Direttore generale della competente Direzione generale del Ministero, con facoltà di subdelega ad altro dirigente del medesimo Ufficio, secondo lo schema della propria precedente pronuncia 23 ottobre 2025 n. 2315. Il commissario si attiva su istanza di parte, decorso vanamente il termine, e provvede in ulteriori sessanta giorni, depositando relazione sugli adempimenti. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in favore della parte ricorrente, con distrazione ai difensori antistatari, avendo riguardo ai minimi tariffari del d.m. n. 55/2014 per le procedure esecutive mobiliari.
Nota della Redazione
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