Il decreto regionale di payback dei dispositivi medici è atto vincolato: difetto di giurisdizione del giudice amministrativo (TAR Lazio n. 12833 del 13.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
I provvedimenti regionali che definiscono l’elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano del superamento del tetto di spesa e i relativi importi, ai sensi dell’art. 9-ter, comma 9-bis, del d.l. n. 78/2015, costituiscono espressione di attività meramente attuativo-esecutiva, priva di margini di discrezionalità anche tecnica. La regione si limita a recepire gli esiti degli accertamenti compiuti a monte dai decreti ministeriali, sicché l’impresa fornitrice è titolare di un diritto soggettivo a contenuto patrimoniale, non intermediato dall’esercizio di potere autoritativo. Ne consegue il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sulle censure che attengono al meccanismo del payback nel suo complesso, quando gli atti generali presupposti non siano stati specificamente impugnati.
Il Fatto
Una società operante nel settore della fornitura di dispositivi medici ha impugnato dinanzi al TAR il decreto con cui la Regione Veneto ha determinato gli oneri di ripiano a proprio carico per gli anni 2015-2018, quantificandoli in complessivi € 217.451,18. Il provvedimento regionale costituiva attuazione del meccanismo del c.d. payback disciplinato dall’art. 9-ter del d.l. n. 78/2015, a valle della certificazione ministeriale del superamento del tetto di spesa e delle linee guida adottate con i decreti del Ministero della Salute del 6 luglio e del 6 ottobre 2022. Con il ricorso, integrato da motivi aggiunti, la società ha dedotto vizi propri dell’atto regionale e, in via derivata, questioni di legittimità costituzionale ed eurounitaria dell’intero meccanismo di ripiano.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha innanzitutto rilevato che i decreti ministeriali presupposti non sono stati oggetto di specifica impugnazione, essendo il gravame diretto esclusivamente contro l’atto regionale di quantificazione. Tale circostanza assume rilievo decisivo ai fini del riparto di giurisdizione, poiché l’attività demandata alle regioni si connota come interamente vincolata.
Richiamando i propri precedenti, il Collegio ha ricostruito la sequenza procedimentale: gli enti del servizio sanitario svolgono una mera ricognizione contabile del fatturato delle imprese, mentre la regione verifica la coerenza dei dati e adotta un decreto meramente riepilogativo, con cui approva l’elenco delle aziende e gli importi dovuti, secondo percentuali già fissate dalla legge e criteri definiti dai decreti ministeriali. Nessuna valutazione discrezionale, neppure tecnica, residua in capo all’amministrazione territoriale.
Ne deriva che il rapporto tra regione e impresa fornitrice si configura come obbligatorio e paritario, collocato a valle del potere autoritativo: all’obbligo di pagamento della somma corrisponde un diritto soggettivo al corretto calcolo dell’importo, che trova la propria fonte direttamente nella legge e negli atti statali. Il Tribunale ha quindi dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione i motivi di ricorso che contestavano, sotto i profili costituzionali ed eurounitari, la legittimità del meccanismo di ripiano nel suo complesso, dovendo tali censure essere rivolte contro gli atti ministeriali.
Quanto al residuo motivo, incentrato sulla violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento, il Collegio lo ha ritenuto infondato: la ricorrente non ha dimostrato la potenziale rilevanza del proprio apporto istruttorio e, trattandosi di attività vincolata, l’eventuale vizio sarebbe comunque neutralizzato ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990.
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Nota della Redazione
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