Silenzio della Prefettura sul nulla osta al lavoro sospeso per verifiche (TAR Lazio n. 274 del 21.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il procedimento di verifica del nulla osta al lavoro sospeso ai sensi dell’art. 3, commi 2 e 3, d.l. 145/2024, convertito con modificazioni dalla legge n. 187/2024, deve concludersi con provvedimento espresso. In difetto di un termine specifico, trova applicazione il termine di trenta giorni di cui all’art. 2, comma 2, legge n. 241/1990. L’amministrazione non può lasciare il procedimento sospeso a tempo indeterminato in attesa dei pareri della Questura e dell’Ispettorato del lavoro, poiché l’art. 16 legge n. 241/1990 impone di procedere indipendentemente dall’espressione del parere non reso nel termine. La mancata conclusione nel termine di legge integra silenzio inadempimento, in contrasto con i principi di cui all’art. 97 Cost.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero, presentava nel marzo 2024 domanda di nulla osta al lavoro subordinato nell’ambito delle quote del cd. decreto flussi. Nel settembre 2024 lo Sportello Unico per l’Immigrazione rilasciava il provvedimento richiesto. Per effetto dell’entrata in vigore del d.l. 145/2024, la validità del nulla osta veniva sospesa nelle more delle verifiche prescritte dall’art. 3 del decreto.
Di fronte al silenzio dell’amministrazione sull’esito di tali verifiche, il ricorrente diffidava lo Sportello Unico alla conclusione del procedimento. L’amministrazione comunicava di essere in attesa del parere della Questura e dell’Ispettorato territoriale del lavoro, senza disporre nulla sulla conclusione. Il ricorrente impugnava quindi il silenzio inadempimento, deducendo la violazione degli artt. 1 e 2 della legge n. 241/1990 e dell’art. 97 Cost.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che il nulla osta conseguito dal ricorrente risulta sottoposto alla sospensione ex lege prevista dal combinato disposto dei commi 2 e 3 dell’art. 3 d.l. 145/2024. Tali disposizioni prevedono che il nulla osta resti sospeso fino alla conferma espressa, da parte dello Sportello Unico, del positivo espletamento delle verifiche di cui al comma 1, tra le quali la verifica dell’Ispettorato nazionale del lavoro.
Da queste norme emerge che lo Sportello Unico deve espletare un procedimento di verifica nel cui ambito vanno acquisiti il parere della Questura e dell’Ispettorato del lavoro. Poiché non è previsto un termine specifico per la conclusione, trova applicazione l’art. 2, comma 2, legge n. 241/1990, che fissa in trenta giorni il termine per i procedimenti delle amministrazioni statali.
La verifica deve dunque concludersi nel termine indicato, non potendo restare sospesa a tempo indeterminato in attesa dei pareri. Tale conclusione si porrebbe in contrasto con gli artt. 2, commi 1 e 2, legge n. 241/1990 e con i principi di cui all’art. 97 Cost. La mancata conclusione nel termine determina l’emersione del silenzio inadempimento.
Il Collegio non condivide il rilievo dell’amministrazione, secondo cui l’assenza del parere della Questura escluderebbe il silenzio. Sebbene non trovi applicazione l’art. 22, comma 5.01, d.lgs. 286/1998, ciò non implica che il procedimento possa restare sospeso a tempo indeterminato. Rileva in senso contrario l’art. 16 legge n. 241/1990, che impone di rendere i pareri entro venti giorni e, in caso di decorrenza del termine senza comunicazione, consente all’amministrazione richiedente di procedere indipendentemente dall’espressione del parere, proprio al fine di evitare la paralisi istruttoria.
Il ricorso è quindi accolto, con declaratoria di illegittimità del silenzio e ordine di concludere il procedimento con provvedimento espresso entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione. Le spese sono regolate secondo il principio della soccombenza.
Nota della Redazione
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