Giudizio di ottemperanza: compensazione e pagamento integrano il soddisfacimento (TAR Campania n. 2668 del 27.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza la pretesa del creditore deve ritenersi pienamente soddisfatta, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., quando la compensazione tra il credito azionato e i debiti della società verso l’ente locale, unitamente al pagamento delle competenze spettanti al difensore antistatario, elimini ogni residuo interesse alla pronuncia di ottemperanza. La sopravvenuta cessazione della materia del contendere può essere dichiarata sulla base della concorde dichiarazione delle parti rese in camera di consiglio. La genericità della comunicazione di compensazione, di per sé, non impedisce tale esito quando il soddisfacimento risulti comunque documentato e non contestato.

Il Fatto

Una società ricorrente, insieme al proprio difensore antistatario, ha chiesto l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale di Napoli che aveva riconosciuto le relative pretese creditorie nei confronti del Comune resistente.

Nel corso del giudizio il Comune ha depositato documentazione attestante la compensazione intervenuta tra i crediti della società e i debiti che la stessa aveva verso l’ente, nonché il pagamento delle somme dovute al difensore. Su tali basi ha eccepito la cessata materia del contendere. Dopo un rinvio concesso per verificare l’avvenuto pagamento, la società ha inizialmente rappresentato un possibile residuo dare/avere, aderendo poi, in camera di consiglio, alla richiesta del Comune.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha esaminato in via prioritaria la sorte delle pretese portate nel giudizio di ottemperanza. Il thema decidendum non riguardava più l’esecuzione del giudicato, ma la verifica dell’eventuale sopravvenuto soddisfacimento della pretesa creditoria.

Quanto alla sorte capitale, il Comune ha prodotto documentazione attestante la posizione creditoria dell’ente verso la società e l’accordo di compensazione. La stessa ricorrente, in una precedente memoria, aveva riconosciuto che tale nota faceva venire meno la materia del contendere sulla sorte capitale, residuando il solo interesse alla liquidazione delle spese legali.

Quanto alle competenze professionali, il pagamento in favore del difensore antistatario è risultato provato dalla documentazione versata in atti. La stessa parte ricorrente ha riconosciuto che le competenze legali erano state regolarmente soddisfatte.

Il Collegio ha quindi valutato infondato il timore, espresso dalla società, circa un possibile residuo credito derivante dalla asserita genericità della comunicazione di compensazione. Alla camera di consiglio del 4 febbraio 2026 il difensore ha dichiarato di aderire alla richiesta di declaratoria di cessata materia del contendere avanzata dal Comune, chiedendo la compensazione delle spese; la difesa comunale ha ribadito la richiesta e non si è opposta alla compensazione.

Su tali basi il Tribunale ha ritenuto la pretesa di parte ricorrente pienamente soddisfatta, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., dichiarando la cessazione della materia del contendere. Le spese di lite sono state integralmente compensate per giusti motivi di equità, tenuto conto dell’esito della causa e delle dichiarazioni concordi dei difensori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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