Nessun silenzio della Prefettura sul nulla osta per il lavoratore stagionale (TAR Emilia-Romagna n. 983 del 22.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sospensione dei procedimenti prevista dall’art. 3 del decreto-legge n. 145 del 2024, convertito con modificazioni dalla legge n. 187 del 2024, per le domande di nulla osta al lavoro presentate in favore di cittadini di Stati caratterizzati da elevato rischio di documentazione contraffatta — tra cui il Bangladesh — trova applicazione, in forza del principio del tempus regit actum, anche ai procedimenti pendenti alla data della sua entrata in vigore. Essa presuppone la verifica preventiva da parte dell’Ispettorato nazionale del lavoro e sospende l’efficacia dei nulla osta già rilasciati fino alla conferma espressa dello Sportello unico. Ne consegue che non integra silenzio-inadempimento la condotta dell’Amministrazione che abbia costantemente interlocuito con l’istante e sollecitato i pareri di competenza, non essendo configurabile alcuna inerzia censurabile.

Il Fatto

Un cittadino straniero ha proposto ricorso ex art. 117 cod. proc. amm. per accertare l’illegittimità del silenzio serbato dalla Prefettura — Sportello unico immigrazione — sull’istanza di rilascio del nulla osta al lavoro subordinato/stagionale, e per accertare l’obbligo di provvedere con atto espresso. L’istanza risale al 25 marzo 2024, presentata dal datore di lavoro nell’ambito del cosiddetto decreto flussi.

Nel corso dell’istruttoria lo Sportello ha dapprima comunicato il preavviso di rigetto per incompletezza documentale, poi ha richiesto ulteriori delucidazioni sulla capacità patrimoniale dell’impresa richiedente, dando vita a un copioso carteggio conclusosi il 25 febbraio 2025 con la comunicazione di rivalutazione della pratica. Trascorso oltre un anno senza provvedimento, il ricorrente ha adito il giudice amministrativo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha giudicato infondato il ricorso su un duplice ordine di ragioni, prescindendo dalle eccezioni in rito sollevate dalla difesa pubblica in ordine alla tardività del ricorso.

La prima ragione risiede nel chiaro disposto dell’art. 3 del decreto-legge n. 145 del 2024. La norma esclude l’automatismo nel rilascio del nulla osta per le domande relative a lavoratori provenienti da Stati caratterizzati da elevato rischio di documentazione contraffatta, disponendo la sospensione dei relativi procedimenti e la necessaria verifica preventiva da parte dell’Ispettorato nazionale del lavoro. Tra i Paesi individuati ex lege rientra il Bangladesh, Paese di origine del ricorrente.

Il Collegio ha respinto la tesi del ricorrente secondo cui la disposizione sopravvenuta non opererebbe per le domande presentate prima della sua entrata in vigore. Essa contrasta con il principio del tempus regit actum, per il quale le norme procedurali si applicano immediatamente ai procedimenti in corso in assenza di un’espressa deroga transitoria, che nella specie non sussiste.

Il comma 2 conferma questa lettura: la sospensione investe i procedimenti conseguenti ai nulla osta già rilasciati. A maggior ragione, osserva il Collegio, essa riguarda le procedure non ancora pervenute a quella fase e in attesa del completamento dei controlli amministrativi. La verifica assume quindi carattere necessariamente preventivo.

La seconda ragione di infondatezza risiede nell’assenza di un’inerzia censurabile della Prefettura. È dirimente la circostanza che l’Amministrazione si sia attivata prontamente per la definizione della procedura e abbia sollecitato l’Ispettorato nazionale del lavoro, il cui parere è indispensabile. Il Collegio ritiene superflua ogni valutazione sull’imputabilità dei ritardi all’incompletezza della produzione documentale.

Il ricorso è stato pertanto respinto, con integrale compensazione tra le parti delle spese di causa. La liquidazione della parcella, per l’ammissione della parte al gratuito patrocinio, è stata rinviata a separato decreto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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