Silenzio della Prefettura e sospensione dei nulla osta per i flussi migratori (TAR Emilia-Romagna n. 982 del 22.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sospensione dei procedimenti in materia di rilascio del nulla osta al lavoro, disposta dall’art. 3 del d.l. n. 145 del 2024, convertito con modificazioni dalla legge n. 187 del 2024, trova applicazione anche alle domande presentate anteriormente alla sua entrata in vigore. Le norme che disciplinano il procedimento, in difetto di un’espressa deroga di diritto transitorio, seguono il principio del tempus regit actum e trovano immediata applicazione anche ai procedimenti in corso. Ne consegue che, ove la sospensione operi, non è configurabile un silenzio inadempimento censurabile, né un obbligo di provvedere con provvedimento espresso. La sospensione investe a maggior ragione i procedimenti non ancora pervenuti al rilascio del visto d’ingresso, in attesa del completamento preventivo dei controlli amministrativi.

Il Fatto

Un cittadino straniero ha presentato, tramite un’impresa, istanza di rilascio del nulla osta al lavoro subordinato/stagionale ai sensi del c.d. decreto flussi. La Prefettura ha dapprima comunicato un preavviso di rigetto per documentazione incompleta, poi ha richiesto ulteriori integrazioni sul piano economico e fiscale del datore di lavoro. Dopo un ampio carteggio, in cui l’impresa ha replicato alle richieste con osservazioni ex art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, l’Amministrazione ha comunicato di aver rivalutato la pratica.

Trascorso oltre un anno senza un provvedimento espresso, il ricorrente ha agito con ricorso ex art. 117 c.p.a. per l’accertamento del silenzio serbato dallo Sportello unico immigrazione e dell’obbligo di provvedere. L’Amministrazione si è costituita, eccependo la tardività del ricorso e sostenendo l’insussistenza di un’inerzia censurabile, anche in forza della sopravvenuta sospensione dei procedimenti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha giudicato il ricorso infondato, prescindendo dall’esame delle eccezioni in rito. La decisione si fonda su due argomenti distinti e concorrenti.

Il primo muove dall’art. 3 del d.l. n. 145 del 2024, convertito con modificazioni dalla legge n. 187 del 2024, che ha previsto la sospensione dei procedimenti relativi a cittadini di Paesi a particolare rischio. La norma esclude l’automatismo nel rilascio del nulla osta per le domande provenienti da Stati caratterizzati da elevato rischio di documentazione contraffatta e richiede la verifica preventiva dell’Ispettorato nazionale del lavoro. Il Bangladesh è ricompreso ex lege tra i Paesi interessati.

La tesi del ricorrente, secondo cui la disposizione non si applicherebbe alle domande anteriori alla sua entrata in vigore, è stata respinta. Il Collegio ha richiamato il principio del tempus regit actum: le norme procedurali trovano immediata applicazione anche ai procedimenti in corso, salvo espressa deroga di diritto transitorio, che nella specie non sussiste. Il comma 2 del medesimo art. 3 conferma la lettura, estendendo la sospensione ai procedimenti conseguenti ai nulla osta già rilasciati. Se la sospensione colpisce i procedimenti più avanzati, a maggior ragione riguarda quelli non ancora pervenuti a tale fase.

Il secondo argomento attiene all’assenza di un’inerzia censurabile. Pur restando dibattuta la questione se il protrarsi della trattazione sia dipeso dall’incompletezza documentale, il Collegio ha ritenuto dirimente la circostanza che la Prefettura si è attivata prontamente e ha sollecitato l’Ispettorato nazionale del lavoro, il cui parere è indispensabile. Manca dunque il presupposto del silenzio.

Il ricorso è stato respinto, con integrale compensazione delle spese di causa. Sulla liquidazione della parcella, in relazione all’ammissione al gratuito patrocinio, il Collegio ha riservato separato decreto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *