Ottemperanza al giudicato del decreto ingiuntivo e termine di adempimento (TAR Umbria n. 279 del 13.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ottemperanza al giudicato, il giudice amministrativo accerta l’inadempimento dell’Amministrazione e ordina il pagamento delle somme portate dal titolo esecutivo divenuto definitivo, comprensive di sorte, interessi e spese legali. Il termine assegnato per l’adempimento decorre dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza. Il credito va liquidato nei limiti della quota effettivamente azionata dal ricorrente, quando altro contitolare abbia definito separatamente la propria posizione. Per il caso di ulteriore inottemperanza si nomina commissario ad acta, con facoltà di intervento su istanza di parte decorso il termine assegnato all’Amministrazione.
Il Fatto
Le ricorrenti, proprietarie di un immobile concesso in locazione al Ministero dell’Interno e destinato a Caserma dei Vigili del Fuoco, hanno agito per l’ottemperanza del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Spoleto nel 2014, con il quale era stato intimato all’Amministrazione il pagamento dei canoni di locazione scaduti e dei canoni a scadere fino alla liberazione dell’immobile, oltre spese.
L’opposizione tardiva proposta dal Ministero è stata dichiarata inammissibile in primo grado e il rigetto è stato confermato in appello. Malgrado il titolo fosse divenuto definitivo, l’Amministrazione ha continuato a versare soltanto l’indennità per l’occupazione senza titolo, senza corrispondere le somme portate dal decreto né le spese legali. Dopo l’invito formale al pagamento e la notifica dell’atto di precetto, il Ministero ha preannunciato il pagamento delle spettanze, senza darvi seguito. Da qui il ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che dai documenti prodotti emerge con evidenza il quadro dell’inadempimento. Il decreto ingiuntivo è stato dichiarato definitivamente esecutivo a seguito del passaggio in giudicato della sentenza d’appello che aveva respinto l’opposizione tardiva proposta dall’Ente.
Il Ministero, costituendosi, non ha contestato la pretesa. Anzi, ha preannunciato il pagamento di tutte le spettanze, senza tuttavia provvedere né alla sorte del titolo né alle relative spese legali. Tale condotta conferma il presupposto dell’ottemperanza.
Il ricorso è pertanto fondato. Il Tribunale ordina il pagamento della somma portata dal decreto ingiuntivo, oltre interessi, e delle spese legali, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza.
La liquidazione avviene nella misura dei due terzi del totale, poiché la contitolare del credito ha definito separatamente la propria posizione e non ha agito in questa sede. Il Collegio distingue così la quota effettivamente azionata dalle altre pretese.
Per il caso di ulteriore inottemperanza, è nominato commissario ad acta il Prefetto competente per territorio o un funzionario da lui delegato, affinché provveda al pagamento delle somme eventualmente ancora dovute entro sessanta giorni dall’apposita istanza che la ricorrente potrà presentare decorso il termine assegnato all’Amministrazione. Le spese di lite seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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