Silenzio della Prefettura sul rinnovo della White List (TAR Piemonte n. 1112 del 18.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, la Prefettura competente è tenuta a concludere con provvedimento espresso il procedimento di rinnovo, nel termine di novanta giorni decorrente dal ricevimento dell’istanza, ai sensi dell’art. 5, commi 1 e 2, d.p.c.m. 18 aprile 2013 e dell’art. 3, comma 3, del medesimo decreto. Decorso inutilmente tale termine, si configura il silenzio-inadempimento e l’impresa può attivare l’azione di accertamento ex artt. 31 e 117 c.p.a. L’obbligo di provvedere discende direttamente dall’art. 2, comma 1, l. n. 241/1990, che impone alla pubblica amministrazione il dovere di concludere il procedimento con atto espresso. Il ricorso è soggetto al termine decadenziale di cui all’art. 31, comma 2, c.p.a., che decorre dalla scadenza del termine di conclusione una volta che questo sia ampiamente decorso.

Il Fatto

Una società ha proposto ricorso avverso il silenzio davanti al TAR Piemonte, chiedendo l’accertamento del silenzio-inadempimento serbato dalla Prefettura di Torino sull’istanza di rinnovo dell’iscrizione nella White List e l’accertamento dell’obbligo di concludere il procedimento con provvedimento espresso entro trenta giorni dalla pubblicazione della sentenza, con eventuale nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia.

La ricorrente ha documentato la presentazione dell’istanza di rinnovo e di un successivo sollecito. La Prefettura, costituitasi in giudizio, aveva comunicato l’avvio del procedimento amministrativo, precisando che sarebbe stato concluso entro novanta giorni dalla ricezione dell’istanza. Il Ministero dell’Interno e l’Ufficio Territoriale del Governo di Torino si sono costituiti senza fornire repliche alle deduzioni e produzioni della ricorrente.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ricostruito il quadro normativo di riferimento, richiamando l’art. 5, commi 1 e 2, d.p.c.m. 18 aprile 2013, che disciplina la comunicazione dell’interesse a permanere nell’elenco almeno trenta giorni prima della scadenza e affida alla Prefettura l’accertamento della permanenza delle condizioni previste per l’iscrizione.

Il termine di conclusione del procedimento è fissato dall’art. 3, comma 3, ultimo periodo, del medesimo decreto, che lo individua in novanta giorni dal ricevimento dell’istanza. A tale previsione si affianca il dovere generale di concludere il procedimento con atto espresso sancito dall’art. 2, comma 1, l. n. 241/1990.

Nel caso concreto, la ricorrente ha dimostrato la presentazione dell’istanza e del sollecito; la stessa Prefettura ha confermato l’avvio del procedimento e il termine di conclusione. Il Collegio ha osservato che il termine era ampiamente decorso e che la Prefettura non ha fornito alcuna replica alle contestazioni.

Il Tribunale ha richiamato la giurisprudenza in fattispecie analoghe, che ha riconosciuto l’obbligo di provvedere in capo alla Prefettura e la fondatezza dell’azione avverso il silenzio (TAR Emilia Romagna – Parma, sent. n. 51/2025). Ha inoltre verificato il rispetto del termine decadenziale per la proposizione del ricorso, previsto dall’art. 31, comma 2, c.p.a.

Alla luce di tali considerazioni il ricorso è stato accolto. Il Collegio ha ordinato alla Prefettura, ai sensi dell’art. 117, comma 2, c.p.a., di concludere il procedimento con provvedimento espresso entro trenta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza, riservando la nomina del commissario ad acta in caso di inottemperanza. Le spese di lite sono state poste a carico dell’Amministrazione resistente, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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