Obbligo di esecuzione della sentenza favorevole al docente precario e nomina del commissario ad acta (TAR Lombardia n. 2629 del 26.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario che condanna l’Amministrazione scolastica a riconoscere il beneficio economico della Carta Elettronica del Docente, una volta passata in giudicato e notificata, costituisce titolo idoneo per l’azione di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. L’accertamento dell’inadempimento dell’Amministrazione legittima il Collegio a condannarla ad eseguire la pronuncia entro un termine determinato e a nominare sin d’ora un commissario ad acta che provveda in via sostitutiva, decorso infruttuosamente il termine assegnato. La nomina anticipata del commissario non richiede la previa diffida all’Amministrazione, essendo sufficiente la notifica della sentenza da ottemperare.
Il Fatto
Una docente, che aveva prestato servizio a tempo determinato per cinque anni scolastici consecutivi, aveva ottenuto dal Tribunale di Milano una sentenza favorevole che dichiarava il suo diritto a fruire della Carta Elettronica del Docente per ciascun anno di servizio, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad adempiere. Non avendo l’Amministrazione dato spontanea esecuzione alla pronuncia, la docente proponeva ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, deducendo la persistente inerzia.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente accertato la sussistenza dei presupposti per l’azione di ottemperanza, rilevando che la sentenza del Tribunale di Milano era passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria, ed era stata ritualmente notificata all’Amministrazione. Ha quindi verificato la permanenza dell’inadempimento, circostanza non contestata dal Ministero resistente.
Quanto al riparto di giurisdizione, il TAR ha ritenuto ammissibile l’ottemperanza alla sentenza del giudice ordinario, in applicazione dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. e dell’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito con legge n. 30/1997, che disciplinano l’esecuzione delle pronunce del giudice ordinario da parte della pubblica amministrazione. La natura di giudicato della decisione e la sua notifica hanno reso superfluo qualsivoglia ulteriore adempimento prodromico.
Nel merito, il Collegio ha accolto il ricorso, condannando l’Amministrazione a dare piena esecuzione alla sentenza entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione della decisione. Ha inoltre disposto la nomina anticipata di un commissario ad acta nella persona del Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, che sarà investito solo su istanza della creditrice, decorso inutilmente il termine assegnato, con obbligo di concludere l’incarico nei successivi sessanta giorni.
Il Collegio ha infine precisato che l’attività demandata al commissario rientra nei suoi compiti istituzionali, non essendo dovuto alcun compenso aggiuntivo, e ha condannato l’Amministrazione alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 800, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Nota della Redazione
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