Pagamento ridotto del payback dispositivi medici e improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse (TAR Lazio n. 14440 del 28.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il versamento, entro il termine di legge, della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali di ripiano del superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici per gli anni 2015-2018, ai sensi dell’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, convertito con modificazioni dalla legge n. 118 del 2025, estingue l’obbligazione gravante sulle aziende fornitrici. L’integrale versamento della quota ridotta preclude ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa all’obbligo di corresponsione degli importi per il quadriennio considerato. Il pagamento volontario della quota ridotta non integra la cessazione della materia del contendere, che presuppone un provvedimento satisfattivo dell’interesse azionato da parte della pubblica amministrazione, ma determina la improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, dichiarabile anche in assenza degli adempimenti comunicativi che la novella pone a carico delle Regioni e delle Province autonome.
Il Fatto
Una società fornitrice di dispositivi medici ha impugnato i provvedimenti con cui il Ministero della Salute e diverse Regioni hanno definito i tetti di spesa regionali per il quadriennio 2015-2018 e le modalità di compartecipazione delle aziende private alla sostenibilità del Servizio Sanitario, tramite il meccanismo del payback. La ricorrente ha dedotto sia vizi derivanti dalla illegittimità delle norme primarie di riferimento sia vizi propri dei provvedimenti impugnati.
Nel corso del giudizio è entrato in vigore l’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, convertito con modificazioni dalla legge n. 118 dell’8 agosto 2025, che ha previsto l’assolvimento degli obblighi di ripiano con il versamento, entro trenta giorni, della sola quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali. Con memoria depositata il 12 maggio 2026, la ricorrente ha documentato l’avvenuto versamento della quota ridotta a favore di tutte le Regioni interessate, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha innanzitutto distinto l’istituto della cessazione della materia del contendere dalla sopravvenuta carenza di interesse, richiamando il consolidato orientamento del Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 13 novembre 2023, n. 9683. La prima ricorre quando l’operato successivo della parte pubblica si rivela integralmente satisfattivo dell’interesse azionato, per effetto di fattori esterni o di un ulteriore provvedimento della pubblica amministrazione; la seconda, invece, si verifica in presenza di ragioni quali la mancata impugnazione di un atto presupposto, la pluralità di ragioni indipendenti a sostegno del provvedimento solo parzialmente censurate, oppure il sopravvenire di un atto o fatto che rende sostanzialmente inutile l’eventuale annullamento.
Nel caso di specie, la ricorrente ha adempiuto spontaneamente all’obbligazione nella misura ridotta del 25 per cento, venendo così meno l’interesse alla decisione nel merito delle censure. Il pagamento volontario non costituisce un provvedimento satisfattivo imputabile alla pubblica amministrazione, ma un fatto del ricorrente che rende inutile la prosecuzione del giudizio.
La Sezione ha inoltre rilevato che, nella fattispecie, difettano gli adempimenti comunicativi che la novella normativa pone a carico delle Regioni e delle Province autonome per la definizione dei giudizi pendenti dinanzi al TAR Lazio. Tale circostanza, tuttavia, non ha impedito la declaratoria di improcedibilità, in quanto la verifica dell’assolvimento dell’obbligazione è comunque emersa dalla documentazione prodotta dalla stessa società ricorrente.
Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, con assorbimento di ogni altra valutazione nel merito e integrale compensazione delle spese di lite tra le parti costituite, in ragione della decisione in rito e della complessità della materia.
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Nota della Redazione
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