Silenzio della P.A. sul riconoscimento del titolo abilitante conseguito in Spagna (TAR Lazio n. 1552 del 26.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il silenzio della pubblica amministrazione sull’istanza di riconoscimento di un titolo di abilitazione conseguito in altro Stato dell’Unione europea integra inadempimento quando siano decorsi sia il termine generale di cui alla legge n. 241 del 1990, sia il termine specifico dettato dall’art. 16, comma 6, d.lgs. n. 206 del 2007. A fronte di un’istanza di un privato titolare di una situazione giuridica soggettiva legittimante, il termine complessivo per il provvedimento conclusivo può giungere al massimo a quattro mesi, ove l’amministrazione richieda le integrazioni documentali previste dal comma 2 del medesimo articolo. Accertata l’inerzia, il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di provvedere con atto espresso e nomina, fin d’ora, il commissario ad acta per il caso di perdurante inottemperanza. L’esercizio del potere deve conformarsi ai principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità e ai criteri fissati dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato.
Il Fatto
Il ricorrente ha presentato al Ministero dell’Istruzione e del Merito, tramite il portale Istanze on Line, una domanda di riconoscimento del titolo di abilitazione su materia conseguito all’estero, e segnatamente in Spagna. L’istanza è stata inviata il 06.06.2024 ed è identificata con il numero di domanda 39270.
Decorsi i termini di legge senza alcuna risposta, il ricorrente ha proposto ricorso al TAR Lazio per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dall’amministrazione. Il Ministero si è costituito in giudizio, senza adottare il provvedimento richiesto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio individua l’oggetto del giudizio nella mancata risposta all’istanza diretta al riconoscimento del titolo conseguito all’estero. Gli elementi necessari e sufficienti per configurare il silenzio rilevante sono due: l’esistenza di un obbligo di provvedere a fronte dell’istanza del privato e la scadenza del termine previsto per legge.
Entrambi i presupposti risultano integrati. Il termine generale della legge n. 241 del 1990 è inutilmente decorso e il ricorrente è titolare di una situazione giuridica soggettiva legittimante all’ottenimento del provvedimento. È decorso anche il termine specifico in materia.
Il Collegio richiama l’art. 16, comma 6, d.lgs. n. 206 del 2007, secondo cui il riconoscimento è adottato dall’autorità competente nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa. Il comma 2 dello stesso articolo prevede che, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, l’autorità accerti la completezza della documentazione e, ove necessario, richieda le integrazioni. Il termine complessivo può dunque giungere, al massimo, a quattro mesi.
Dagli atti emerge che la pubblica amministrazione è rimasta inerte. Ne deriva l’obbligo di adottare il provvedimento e, in difetto, di provvedere tramite un commissario ad acta, nominato fin d’ora nella persona del Direttore generale preposto alla Direzione generale competente, senza facoltà di delega e senza compenso, nel termine di 120 giorni decorrente dalla scadenza del termine attribuito all’amministrazione.
Il Collegio precisa che sia l’amministrazione sia il commissario dovranno conformarsi ai principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità, richiamando le sentenze della Corte di Giustizia UE del 6 dicembre 2018, causa C-675/17, del 7 maggio 1991, causa C-340/89, del 13 novembre 2003, causa C-313/01, e del 6 ottobre 2015, causa C-298/14, nonché ai criteri enunciati dalle sentenze dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nn. 18, 19, 20, 21 e 22 del 28-29 dicembre 2022. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in Euro 750,00, oltre accessori di legge.
Nota della Redazione
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