L’avviso di avvio del procedimento espropriativo è atto endoprocedimentale non immediatamente lesivo (TAR Basilicata n. 584 del 23.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’avviso di avvio del procedimento volto all’apposizione di un vincolo preordinato all’esproprio, ai sensi dell’art. 11 del d.P.R. n. 327/2001, ha natura endoprocedimentale, essendo meramente funzionale alla partecipazione degli interessati al procedimento espropriativo. Esso è pertanto privo di portata immediatamente lesiva e la sua impugnazione è inammissibile per carenza di interesse. L’Amministrazione non è tenuta a motivare specificamente ciascun apporto partecipativo degli interessati, e la mancata confutazione analitica delle osservazioni non assume rilievo invalidante. Le censure concernenti profili tecnici, come le interferenze elettromagnetiche, non possono essere affidate a considerazioni generiche ed ipotetiche, né tradursi in un sindacato sostitutivo della discrezionalità amministrativa, soprattutto quando la questione sia stata già valutata in sede di Valutazione di Impatto Ambientale non impugnata.
Il Fatto
Un imprenditore agricolo, titolare di un’azienda in Melfi, ha impugnato l’avviso di avvio del procedimento per l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità relativo alla realizzazione di un impianto fotovoltaico da 20 MW, temendo interferenze elettromagnetiche con i propri terreni e contestando la mancata considerazione delle osservazioni presentate.
Con motivi aggiunti, l’impugnazione è stata estesa alla determinazione dirigenziale di autorizzazione unica dell’impianto e al successivo Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.), adottato previo giudizio favorevole di compatibilità ambientale. La società controinteressata ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per la natura endoprocedimentale dell’atto gravato.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente disatteso l’istanza di rinvio formulata dal ricorrente per la trattazione congiunta con giudizi connessi. L’art. 73, comma 1-bis, cod. proc. amm. subordina il rinvio a casi eccezionali, e nel caso di specie non è emersa alcuna specifica esigenza difensiva, né una pregiudizialità tale da consigliare la riunione. La dilazione avrebbe arrecato un vulnus agli interessi della società, già autorizzata, con il rischio di perdita del finanziamento per un’iniziativa funzionale alla diffusione delle fonti rinnovabili.
Nel merito, il Collegio ha dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo per carenza di interesse: l’avviso impugnato costituisce atto endoprocedimentale, sprovvisto di lesività immediata, in quanto finalizzato solo a consentire la partecipazione degli interessati al procedimento espropriativo.
Quanto ai motivi aggiunti, le censure sulla mancata considerazione delle osservazioni sono state respinte, richiamando il principio per cui l’Amministrazione non deve motivare analiticamente ciascun apporto partecipativo. Le doglianze sulle interferenze elettromagnetiche sono state ritenute generiche e ipotetiche, oltre che invasive del merito discrezionale, perché la valutazione dei campi elettrici e magnetici era già stata compiuta nella V.I.A., non impugnata dal ricorrente.
Il Collegio ha infine escluso rilevanza alle censure sull’omessa indicazione della superficie esproprianda, risultando acquisiti agli atti il piano particellare e la relazione tecnica specialistica sull’impatto elettromagnetico, e ha precisato che il precedente contenzioso sulla stazione elettrica, conclusosi con declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse, non poteva spiegare effetti nel giudizio. La domanda risarcitoria è stata conseguenzialmente respinta, con condanna del ricorrente alle spese.
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Nota della Redazione
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