Giudicato del giudice ordinario: il giudice amministrativo ordina l’esecuzione della Carta del docente (TAR Emilia-Romagna n. 401 del 23.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, in sede di giudizio di ottemperanza, è competente a conoscere dell’esecuzione del giudicato formatosi su una pronuncia del giudice ordinario, quale quella che ha condannato l’Amministrazione ad attribuire un beneficio patrimoniale. Deve ritenersi ritualmente effettuata la notificazione della sentenza passata in giudicato all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’Amministrazione, che costituisce il suo domicilio digitale idoneo a determinarne la conoscenza legale e a far decorrere il termine di centoventi giorni previsto per l’adempimento spontaneo. La mancata costituzione dell’Amministrazione e l’assenza di contestazioni circa l’inadempimento legittimano l’adozione di un provvedimento che ne dichiara l’obbligo di conformarsi al giudicato, assegnando un termine per l’adempimento e nominando sin d’ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza.
Il Fatto
Una docente aveva ottenuto dal Tribunale di Parma, Sezione Lavoro, una sentenza che condannava il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad attribuirle, tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, l’importo di euro 1.500,00, oltre interessi e rivalutazione. L’Amministrazione, pur avendo ricevuto la notificazione della pronuncia e nonostante il suo passaggio in giudicato, non aveva dato esecuzione a quanto stabilito.
La docente ha quindi adito il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna, sezione staccata di Parma, con un ricorso ex art. 114 cod. proc. amm., chiedendo che fosse ordinata l’esecuzione del giudicato. Il Ministero e gli Uffici scolastici intimati non si sono costituiti in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto fondata la domanda, evidenziando come l’inadempimento dell’Amministrazione fosse rimasto sostanzialmente incontestato, non essendosi il Ministero costituito per contestare l’omessa esecuzione del giudicato. Ha quindi verificato la sussistenza dei presupposti per l’azione di ottemperanza ex art. 112 e segg. cod. proc. amm.
In particolare, è stato rilevato come fosse decorso il termine di centoventi giorni che l’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/96, convertito in legge n. 30/97, concede alle Amministrazioni dello Stato per eseguire i provvedimenti giurisdizionali. Il termine risultava scaduto in ragione dell’avvenuta notificazione della sentenza, avvenuta il 7 febbraio 2025, all’indirizzo di posta elettronica certificata del Ministero, ritenuto quale domicilio digitale idoneo allo scopo. A conferma di tale principio, il TAR ha richiamato una serie di pronunce conformi.
Alla luce di quanto accertato, il Tribunale ha dichiarato l’obbligo del Ministero di dare esecuzione al giudicato, condannandolo a provvedere agli adempimenti dovuti entro il termine di novanta giorni dalla notificazione della sentenza. Per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza, è stato nominato sin d’ora un commissario ad acta nella persona del Direttore generale della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, o dirigente delegato, che avrebbe provveduto entro i successivi sessanta giorni su richiesta della ricorrente.
Il Collegio ha infine statuito che, trattandosi di funzioni affidate ad un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non sarebbe stato dovuto alcun compenso per l’attività commissariale. Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero soccombente, liquidate in euro 700,00 oltre accessori e rifusione del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
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Nota della Redazione
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