Cessazione materia contendere per sopravvenuta carenza interesse nel pay back dispositivi medici (TAR Lazio n. 1557 del 26.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel contenzioso sul pay back dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018, la dichiarazione dell’azienda fornitrice di avere corrisposto la quota ridotta del 25 per cento determina la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso e ai motivi aggiunti, ai sensi dell’art. 35 c.p.a. La cessazione della materia del contendere prevista dall’art. 7 d.l. 95/2025, convertito con legge n. 118 dell’8 agosto 2025, presuppone la comunicazione al TAR Lazio dei provvedimenti regionali di accertamento del versamento; ma tale formalità attiene al rito e non condiziona la rilevabilità della carenza di interesse, che il giudice accerta quando l’obbligazione dedotta in giudizio risulta estinta. Le spese di lite possono essere compensate in ragione della complessità delle questioni sostanziali e processuali.

Il Fatto

Una società fornitrice di dispositivi medici impugnava davanti al TAR Lazio la determinazione della Regione Puglia n. 10 del 12 dicembre 2022, con i relativi allegati, con cui erano stati attribuiti gli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018, oltre agli atti statali presupposti, tra cui il decreto ministeriale del 6 luglio 2022 e l’Accordo del 7 novembre 2019 sui tetti regionali.

Nelle more, la Regione adottava la determinazione n. 1 dell’8 febbraio 2023, in sostituzione della precedente, impugnata con motivi aggiunti. Sopravveniva quindi l’art. 7 d.l. 95/2025, che consente alle aziende di assolvere l’obbligazione mediante il versamento della quota ridotta. All’udienza di smaltimento, la ricorrente dichiarava di avere eseguito il pagamento in favore di tutte le resistenti e chiedeva la declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce la disciplina del pay back dettata dall’art. 9-ter, comma 9, d.l. n. 78/2015 e la sua evoluzione a opera dell’ius superveniens. La norma sopravvenuta prevede che il versamento della quota del 25 per cento entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione estingue integralmente l’obbligazione, precludendo ogni ulteriore azione giurisdizionale.

Il Tribunale distingue con nettezza due piani. Sul piano del rito, l’art. 7 d.l. 95/2025 subordina la pronuncia di cessazione della materia del contendere alla comunicazione, da parte delle Regioni, dei provvedimenti di accertamento del versamento; tale comunicazione è condizione della specifica formula decisoria e della conseguente compensazione delle spese.

Sul piano dell’interesse, la dichiarazione di avvenuto pagamento produce un effetto ulteriore e autonomo: l’estinzione dell’obbligazione dedotta in giudizio priva la ricorrente di qualsiasi utilità della pronuncia. Ne deriva la sopravvenuta carenza di interesse, che il Collegio dichiara ai sensi dell’art. 35 c.p.a., sia sul ricorso introduttivo sia sui motivi aggiunti. La formalità comunicativa regionale non è quindi presupposto dell’accertamento, poiché questo riposa su un fatto pacifico dichiarato dalla stessa parte.

Quanto alle spese, la complessità delle questioni sostanziali e processuali, la parziale definizione in rito e la declaratoria parziale di cessata materia del contendere giustificano la compensazione, con contributi unificati a carico della ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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