Silenzio sull’istanza di rimodulazione del progetto individuale per il disabile (TAR Sicilia n. 2582 del 02.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il Comune e l’azienda sanitaria locale sono tenuti, ciascuno per i poteri di propria competenza, a concludere con provvedimento espresso il procedimento avviato su istanza dell’interessato per l’attualizzazione del progetto individuale previsto dall’art. 14, comma 1, della legge n. 328/2000 in favore della persona con disabilità grave ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992. Decorso il termine ordinario senza alcuna determinazione, si configura il silenzio-inadempimento e il giudice amministrativo ne dichiara l’illegittimità ai sensi dell’art. 2 della legge n. 241/1990. Segue la condanna delle amministrazioni a provvedere entro un termine assegnato e, in caso di persistente inerzia, la nomina del commissario ad acta. Il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza.

Il Fatto

La ricorrente, esercente la responsabilità genitoriale su un figlio minorenne riconosciuto disabile grave, ha chiesto al Comune e all’Azienda sanitaria provinciale di procedere alla rimodulazione del progetto individuale già predisposto. L’istanza è stata inoltrata il 25 settembre 2025, dopo che in data 12 marzo 2024 era stato redatto il piano personalizzato previsto dall’art. 14 della legge n. 328/2000.

Il Comune ha trasmesso la documentazione all’Azienda sanitaria il 6 e il 9 ottobre 2025, ma quest’ultima è rimasta inerte. Di qui il ricorso per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e la condanna a provvedere. Il Comune si è costituito; l’Azienda sanitaria non si è costituita in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla norma che fonda l’obbligo procedimentale. L’art. 14, comma 1, della legge n. 328/2000 stabilisce che i Comuni, d’intesa con le aziende unità sanitarie locali, predispongono su richiesta dell’interessato un progetto individuale volto alla piena integrazione della persona disabile nella vita familiare e sociale, nei percorsi scolastici, professionali e lavorativi.

Accertato il decorso del termine ordinario per provvedere, il Tribunale dichiara l’illegittimità del silenzio-inadempimento e condanna le amministrazioni, ciascuna per i poteri di propria competenza, a concludere il procedimento entro trenta giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza.

Il Collegio anticipa la tutela per il caso di ulteriore inerzia, nominando sin d’ora quale commissario ad acta l’U.V.M. dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani, che dovrà provvedere entro i successivi trenta giorni su istanza di parte, compiendo ogni attività necessaria, incluse le eventuali variazioni di bilancio poste a carico dell’amministrazione inadempiente.

Sul munus dell’ausiliario, la sentenza richiama il principio per cui l’incarico è obbligatorio e non tollera rifiuto né condizionamenti da disposizioni interne (C.G.A.R.S. n. 138 del 2015). Il compenso sarà liquidato con decreto collegiale ai sensi del d.P.R. n. 115/2002, con la precisazione che la parcella va depositata a pena di decadenza entro i termini dell’art. 71 del medesimo decreto e che il dies a quo decorre dal compimento dell’ultimo atto esecutivo, non dal deposito della relazione.

Le spese seguono la soccombenza ma sono poste a carico della sola Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo, in ragione della competenza esclusiva dell’articolazione regionale a disporre sul diritto richiesto, residuando in capo al Comune una mera attività di inoltro dell’istanza (T.A.R. Sicilia n. 3376 del 2024). La pronuncia è trasmessa alla Procura Regionale della Corte dei Conti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *