Accesso agli atti e controllo generalizzato sull’azione amministrativa (TAR Campania n. 1883 del 20.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il diritto di accesso agli atti amministrativi, riconosciuto dall’art. 22 della legge n. 241/1990, presuppone la titolarità di un interesse personale, differenziato, serio e non emulativo alla conoscenza dei documenti, in funzione della tutela di situazioni giuridicamente rilevanti. L’istanza ostensiva non può costituire uno strumento surrettizio di sindacato generalizzato sull’azione amministrativa. È quindi legittimo il diniego opposto a una domanda con oggetto generico e indeterminato, finalizzata a un controllo diffuso sull’operato dei destinatari dell’istanza, o che postuli un’attività di elaborazione di dati. La richiesta di accesso civico generalizzato ex art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013 non può essere utilizzata come surrogato dell’accesso documentale per soddisfare finalità esclusivamente egoistiche, incompatibili con la trasparenza e l’interesse generale.

Il Fatto

Una società operante da anni nel porto di Napoli, nel settore delle riparazioni navali, già titolare di una concessione demaniale marittima poi rilasciata in rinnovo a una controinteressata per il periodo 2018-2033, ha presentato istanza di accesso ai sensi dell’art. 22 e ss. della legge n. 241/1990 e dell’art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013. Oggetto della richiesta: la verifica e il monitoraggio dell’adempimento, da parte della concessionaria, degli obblighi assunti con la concessione e dell’esecuzione del business plan allegato, incluse relazioni periodiche, rendicontazioni, verbali di sopralluogo e corrispondenza.

A sostegno dell’istanza la ricorrente ha dedotto un interesse diretto e attuale, rappresentando che il mancato rispetto degli obblighi da parte della concessionaria avrebbe distorto le condizioni concorrenziali a suo danno. L’Amministrazione ha respinto la domanda, ritenendo insussistente un interesse concreto e attuale connesso alla difesa di posizioni giuridiche, paventando una finalità esplorativa e dando atto dell’opposizione per ragioni di riservatezza della controinteressata.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce in termini generali il perimetro del diritto di accesso. Richiamando un indirizzo consolidato, il Tribunale afferma che l’istanza ostensiva, ai sensi dell’art. 24, comma 3, della legge n. 241/1990, non deve tradursi in strumento di controllo generalizzato sull’azione amministrativa. Il diritto di accesso tutela l’interesse alla conoscenza, non l’interesse a esercitare una vigilanza diffusa per verificare eventuali e non ancora definite forme di lesione della sfera dei privati. Da qui l’inammissibilità di domande con oggetto generico e indeterminato.

Su questa base il diniego resiste alle censure. Il Tribunale non ravvisa nell’istanza alcun interesse concreto e attuale alla conoscenza della documentazione richiesta. La domanda assume carattere esplorativo, priva di elementi dai quali inferire eventuali inadempimenti della concessionaria, ed è funzionale a un sostanziale controllo generalizzato sull’attività dell’Amministrazione concedente.

Il Collegio esamina anche il profilo dell’accesso civico. Pur essendo pacifico l’interesse della ricorrente rispetto alla concessione del bene demaniale e a non subire effetti concorrenziali distorti, va esclusa la riconducibilità della richiesta al paradigma dell’art. 5 del d.lgs. n. 33/2013. L’accesso civico generalizzato soddisfa un’esigenza di cittadinanza attiva e non può mai essere egoistico. Nella specie la richiesta è dichiaratamente finalizzata a un interesse meramente personale e si appalesa quale mero surrogato dell’accesso documentale, con finalità incompatibili con la trasparenza e l’interesse generale.

Il ricorso è pertanto respinto. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore dell’Amministrazione resistente e della controinteressata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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