Inibitoria cautelare all’esecuzione di polizze fideiussorie a garanzia di oneri di urbanizzazione (TAR Abruzzo n. 55 del 13.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nelle materie di giurisdizione esclusiva, l’effettività e la pienezza della tutela delle posizioni giuridiche soggettive giustificano l’adozione di misure cautelari di natura inibitoria. In tale contesto, risulta prima facie ingiustificato il comportamento dell’amministrazione che, a fronte di una convenzione avente ad oggetto l’esecuzione di opere di urbanizzazione primaria, intimi il pagamento degli oneri di urbanizzazione secondaria e del costo di costruzione e minacci l’escussione delle polizze fideiussorie, qualora l’interessato abbia manifestato la volontà di rinunciare al titolo edilizio, con conseguente estinzione dell’obbligo di versare detti contributi. La misura inibitoria può pertanto ordinare all’amministrazione di astenersi dall’escutere le garanzie prestate fino alla decisione di merito.
Il Fatto
La società ricorrente, in concordato preventivo, aveva stipulato con il Comune una convenzione del 4 febbraio 2022, con cui si obbligava a cedere le aree a standard a scomputo degli oneri di urbanizzazione primaria, prestando altresì una fideiussione a garanzia dell’obbligazione. L’intervento edilizio era stato successivamente autorizzato con permesso di costruire del 30 marzo 2022.
A seguito della crisi di impresa, la società chiedeva la proroga delle rate degli oneri di urbanizzazione secondaria e del costo di costruzione, dichiarando, in caso di diniego, la volontà di rinunciare al titolo edilizio e di ottenere il rimborso di quanto versato. Il Comune riscontrava negativamente, intimando il versamento e minacciando l’escussione delle polizze fideiussorie. La società proponeva quindi ricorso, chiedendo l’annullamento dei provvedimenti e, in via cautelare, la sospensione dell’esecuzione.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente rilevato che l’atto del 4 febbraio 2022 ha ad oggetto esclusivamente l’esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria, mentre gli oneri di urbanizzazione secondaria e il costo di costruzione sono dovuti solo se all’intervento edilizio segua effettivamente l’esecuzione delle opere. Da ciò è conseguita la valutazione di prima facie ingiustificatezza del comportamento comunale, che aveva intimato il pagamento dei contributi e minacciato l’escussione delle garanzie nonostante la dichiarata volontà di rinunciare al titolo.
La Corte ha quindi richiamato il principio per cui, nelle materie di giurisdizione esclusiva di cui all’art. 133, comma 1, lett. f), cod. proc. amm., l’effettività e la pienezza della tutela delle posizioni giuridiche soggettive giustificano l’adozione di misure inibitorie. Tale potere consente di conformare la condotta dell’amministrazione anche in via anticipatoria, al fine di evitare un pregiudizio irreparabile in attesa della decisione di merito.
Nel bilanciamento degli interessi in concorso, il Tribunale ha ritenuto di accogliere la domanda cautelare, ordinando al Comune di astenersi dall’escutere le polizze fideiussorie contratte dalla ricorrente a garanzia dell’esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e del pagamento degli oneri di urbanizzazione secondaria e del costo di costruzione, fino alla decisione di merito. La trattazione del ricorso è stata fissata per l’udienza pubblica del 7 ottobre 2026.
Nota della Redazione
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