Omesso preavviso di rigetto e nuovi elementi sopraggiunti nel permesso di soggiorno (TAR Emilia-Romagna n. 315 del 09.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il diniego del permesso di soggiorno è illegittimo quando l’Amministrazione omette il preavviso di rigetto e non consente allo straniero di rappresentare i nuovi elementi sopraggiunti che, ai sensi dell’art. 5, comma 5, d.Lgs. n. 286/1998, ne consentirebbero il rilascio. Incombe sull’Amministrazione l’onere di provare, ex art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990, che la documentazione pretermessa non avrebbe potuto condurre a una decisione diversa. Il difetto di istruttoria e la lesione del contraddittorio endoprocedimentale determinano l’annullamento del provvedimento, salve le ulteriori determinazioni dell’autorità.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino egiziano, otteneva il nulla osta all’ingresso per lavoro stagionale e faceva ingresso in Italia con visto valido novanta giorni per motivi di lavoro subordinato. Prima della scadenza del visto sottoscriveva il contratto di lavoro stagionale e presentava istanza di rilascio del permesso di soggiorno all’Ufficio Immigrazione della Questura.

Nel corso del procedimento, protrattosi per diversi mesi, il datore di lavoro richiedeva la proroga del nulla osta e l’Ispettorato Territoriale del Lavoro esprimeva parere favorevole. La Questura rigettava l’istanza rilevando la definitiva scadenza del visto. Il ricorrente impugnava il diniego, lamentando l’omesso invio del preavviso di rigetto e il conseguente difetto di istruttoria.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla norma applicata dall’Amministrazione, l’art. 5, comma 5, d.Lgs. n. 286/1998, che impone il rifiuto del permesso quando mancano i requisiti richiesti, “sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio”. La disposizione assegna rilievo decisivo agli elementi sopravvenuti, che vanno verificati al momento della decisione.

Il ricorrente deduce di aver ottenuto, nelle more del procedimento, il parere favorevole dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro sulla proroga del nulla osta al lavoro stagionale. Si tratta di documentazione che, in sede di osservazioni endoprocedimentali, avrebbe potuto essere spesa quale nuovo elemento sopraggiunto ai sensi della norma richiamata.

L’Amministrazione non ha inviato il preavviso di rigetto previsto dall’art. 10-bis, legge n. 241/1990, precludendo così al ricorrente la possibilità di rappresentare tale sopravvenienza. La Questura, già nella relazione difensiva, non aveva controdedotto alle risultanze della produzione documentale attorea, e tale carenza non è stata colmata nel giudizio di merito.

Il Collegio rileva inoltre che l’Amministrazione non ha fornito la prova, richiesta dall’art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990, che la documentazione pretermessa non avrebbe potuto condurre a una decisione diversa e favorevole. La lesione del contraddittorio procedimentale non è dunque sanabile sul piano dell’esito provvedimentale.

La doglianza relativa alla pretermissione del contraddittorio endoprocedimentale e al difetto di istruttoria è pertanto fondata. Il ricorso è accolto, le restanti censure sono assorbite e il provvedimento impugnato è annullato, fatte salve le ulteriori determinazioni della Questura. Le spese seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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