Simulazione per interposizione fittizia: prova scritta dell’accordo col terzo (Cass. civ. Sez. II n. 1246 del 18.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di interposizione fittizia di persona, la simulazione ha come indispensabile presupposto la partecipazione all’accordo simulatorio non solo dell’interposto e dell’interponente, ma anche del terzo contraente, che deve dare la propria consapevole adesione all’intesa assumendo i diritti e gli obblighi contrattuali. Ne consegue che, in caso di compravendita immobiliare, la prova dell’accordo simulatorio deve avere ad oggetto la partecipazione del terzo e, per effetto dell’art. 1350 cod. civ., deve risultare da atto scritto proveniente anche dal terzo contraente. La domanda di accertamento della simulazione non può essere accolta se l’accordo non risulti da atto scritto cui abbia partecipato anche il terzo, restando irrilevante la controdichiarazione integrativa intercorsa tra il solo interposto e il terzo, non opponibile all’interponente ai sensi dell’art. 2704 cod. civ.

Il Fatto

Con atto di citazione notificato nel 2002, la ricorrente conveniva in giudizio i genitori e il coniuge, oltre alla società cooperativa alienante, davanti al Tribunale di Matera, chiedendo l’accertamento della simulazione per interposizione fittizia di persona del contratto di compravendita immobiliare stipulato a rogito notarile nel 2000. Secondo la tesi attorea, l’immobile, formalmente trasferito ai genitori, apparteneva in realtà al coniuge, che ne aveva pagato il prezzo, e dunque per la metà indivisa alla ricorrente, coniuge in comunione dei beni.

Il Tribunale rigettava la domanda con sentenza del 2009. La Corte di Appello di Potenza, con sentenza n. 831/2019, confermava la decisione di prime cure, rilevando che non era stata conseguita la prova della partecipazione della società alienante all’accordo simulatorio. Proponeva quindi ricorso per cassazione la parte soccombente, affidandosi a tre motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta il primo motivo, con cui la ricorrente censura la violazione degli artt. 112, 113, 115 e 116 cod. proc. civ. e dell’art. 1 del d.l. n. 143 del 1991, convertito in legge n. 197 del 1991. La tesi è che il cedente, terzo rispetto all’accordo simulatorio, sarebbe soltanto litisconsorte processuale e che l’accordo andrebbe provato unicamente nei rapporti tra interposto e interponente. La censura è dichiarata infondata.

Il Collegio richiama l’insegnamento consolidato secondo cui l’interposizione fittizia integra una ipotesi di simulazione relativa del contratto e richiede la dimostrazione della partecipazione all’accordo di tutti i soggetti coinvolti: interponente, interposto e terzo. In caso di compravendita immobiliare, per effetto dell’art. 1350 cod. civ., la prova deve essere fornita per iscritto. Viene richiamata Cass. Sez. II n. 25578 del 12.10.2018, oltre a Cass. Sez. VI-2 n. 13634 del 02.07.2015 e Cass. Sez. II n. 4738 del 10.03.2015.

Non è pertinente il richiamo della ricorrente a Cass. Sez. Un. n. 11523 del 14.05.2013, secondo cui l’alienante non riveste la qualità di litisconsorte necessario quando il contratto sia stato integralmente eseguito nei suoi confronti e non sia dedotta la sua consapevole adesione all’accordo. La Corte chiarisce che quella massima si giustifica in vista del principio del giusto processo di cui all’art. 111 Cost., che impone un contemperamento tra le esigenze pubblicistiche del litisconsorzio necessario e il dovere del giudice di verificare l’effettivo interesse del soggetto pretermesso.

Nel caso concreto, la Corte territoriale ha ritenuto non provata l’esistenza dell’accordo simulatorio, considerando irrilevante che il coniuge avesse pagato le rate del mutuo sull’immobile: si tratta di adempimento di debito proprio, atto a causa neutra, compatibile anche con un intento di liberalità. Anche gli ulteriori profili del primo motivo sono respinti, non essendo ravvisabile alcuna omissione di pronuncia.

Il secondo motivo, relativo al difetto di motivazione e all’omesso esame delle prove, è dichiarato inammissibile, perché si risolve in una richiesta di revisione delle valutazioni di fatto riservate al giudice di merito. Il terzo motivo, sulla mancata pronuncia in tema di compensazione delle spese, è infondato, avendo la Corte di Appello applicato il principio della soccombenza. Il ricorso è rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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