Simulazione relativa e controdichiarazione unilaterale: necessaria provenienza da tutti gli acquirenti (Cass. civ. Sez. 2 n. 24534 del 07.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di simulazione relativa, la cosiddetta controdichiarazione costituisce un atto di riconoscimento o di accertamento scritto che, non avendo carattere negoziale e non facendo parte del procedimento simulatorio come elemento essenziale, può non essere coeva all’atto simulato e può provenire dalla sola parte contro il cui interesse è redatta. Tale efficacia probatoria unilaterale postula, tuttavia, che vi sia comunanza di posizione tra tutti gli acquirenti dell’atto apparente. Qualora, invece, si assuma che l’atto dissimulato (nella specie, una donazione) avvantaggiasse esclusivamente uno soltanto dei condividenti acquirenti, la controdichiarazione, per risultare idonea ad accertare la simulazione e a privare dell’effetto traslativo anche l’altro acquirente, deve provenire da entrambi i partecipanti all’atto simulato, non essendo sufficiente quella del solo soggetto che invoca la simulazione. La richiesta giudiziale di pagamento di un’indennità di occupazione da parte del comproprietario che non gode del bene comune equivale a manifestazione di volontà di utilizzare il bene stesso e fa decorrere da tale data il diritto ai frutti civili.
Il Fatto
Una donna conveniva in giudizio l’ex marito per la divisione di un immobile in comproprietà tra le parti, acquistato dai coniugi con atto di compravendita. L’ex coniuge proponeva domanda riconvenzionale, chiedendo la declaratoria di nullità per difetto di forma della donazione dell’immobile, che il padre le aveva fatto, sostenendo che la vendita fosse solo apparente e dissimulasse una liberalità. In via subordinata, chiedeva l’accertamento della natura di negotium mixtum cum donatione, con le conseguenti domande di annullamento e revocazione. Il Tribunale rigettava le domande riconvenzionali e dichiarava lo scioglimento della comunione, condannando la donna al pagamento di un’indennità di occupazione. La Corte d’Appello, riformando parzialmente le sentenze di primo grado, assegnava l’immobile alla donna, ma confermava la condanna al pagamento dell’indennità di occupazione dal gennaio 2013 al febbraio 2019.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo, la ricorrente deduceva la violazione degli artt. 782, 1350, 1414, 1417 c.c., sostenendo che la controdichiarazione unilaterale proveniente dalla sola parte contro il cui interesse è redatta fosse idonea a provare la simulazione, anche se non coeva all’atto. La Corte, richiamato il proprio precedente secondo cui la controdichiarazione può essere unilaterale purché provenga dalla parte che ha tratto vantaggio dall’atto simulato, ne esclude l’applicabilità al caso di specie. L’atto apparente vedeva come acquirenti entrambi i coniugi e la tesi della ricorrente mirava ad acclarare che la liberalità dissimulata era esclusivamente a suo favore, con esclusione di ogni pretesa dell’ex coniuge. In ragione della comune qualità di acquirenti, l’efficacia probatoria della controdichiarazione avrebbe dovuto provenire da entrambi i coniugi. La Corte non ritiene decisivo il diverso interesse fatto valere in memoria, perché anche l’ex marito aveva interesse contrario al rilievo della simulazione, perdendo con la nullità della donazione la titolarità dell’immobile.
Con il secondo motivo, la ricorrente censurava la sentenza per non aver applicato i principi sull’uso esclusivo della cosa comune da parte del comproprietario, sostenendo che la semplice proposizione della domanda di divisione non fosse idonea a far sorgere il diritto all’indennità di occupazione. La Corte osserva che la richiesta giudiziale di pagamento di un’indennità presuppone il venir meno del consenso al godimento esclusivo e costituisce manifestazione di volontà di utilizzare il bene. Nel sistema della comunione, ciascun partecipante gode del bene secondo l’art. 1102 c.c., e quando non è possibile un godimento diretto, l’uso può essere regolato con avvicendamento turnario. Il comproprietario che non trae godimento dal bene può chiedere la quota dei frutti a quello che lo utilizza, con decorrenza dalla data in cui gli altri comproprietari manifestano la volontà di goderne.
Il ricorso è stato, pertanto, rigettato. La definizione del giudizio in conformità alla proposta di definizione accelerata ha comportato l’applicazione dell’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., con condanna della ricorrente al pagamento di una somma equitativa in favore del controricorrente e alla Cassa delle Ammende, oltre alle spese di lite.
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Nota della Redazione
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