L’indennità di servitù di elettrodotto è debito di valuta, non di valore, e non è rivalutabile automaticamente (Cass. civ. Sez. 2 n. 14014 del 13.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’indennità per la costituzione coattiva di una servitù di elettrodotto integra un credito pecuniario e, pertanto, a partire dalla data di costituzione della servitù, non è suscettibile di rivalutazione automatica in dipendenza della sopravvenuta inflazione, potendo quest’ultima essere fatta valere dal creditore solo quale ragione di maggior danno, ai sensi e nei limiti di cui all’art. 1224, secondo comma, cod. civ..
Il Fatto
Il controricorrente aveva convenuto in giudizio la società elettrica, chiedendo il pagamento dell’indennità dovuta per la costituzione di una servitù di elettrodotto su un proprio fondo. Dopo una lunga vicenda processuale, conclusasi con una prima cassazione con rinvio, la Corte d’Appello di Catanzaro, in sede di rinvio, aveva condannato la società a pagare una somma determinata secondo il valore venale del bene, riconoscendo altresì la rivalutazione monetaria dell’importo e gli interessi legali a far data dall’occupazione. Avverso tale sentenza, la società proponeva ricorso per cassazione, deducendo, tra l’altro, la violazione dei principi in tema di natura giuridica dell’indennità di servitù coattiva e di liquidazione del maggior danno.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato il motivo di ricorso con cui si censurava la sentenza impugnata per aver qualificato come risarcitorio il credito relativo all’indennità di servitù, riconoscendo la rivalutazione monetaria automatica in assenza di una domanda di maggior danno. I giudici di legittimità hanno rilevato come la sentenza di rinvio avesse erroneamente sostenuto che la costituzione della servitù fosse avvenuta illegittimamente, qualificando la somma dovuta come risarcimento del danno.
La Corte ha chiarito che tale asserzione non trovava riscontro nell’ordinanza di cassazione n. 3954/2018, la quale aveva espressamente affermato il principio secondo cui l’indennità di cui all’art. 123 r.d. n. 1775/1933 andava determinata in base al valore venale del bene. Ha inoltre ribadito il principio dell’intangibilità della sentenza di cassazione, in virtù del quale è precluso al giudice di rinvio riesaminare i presupposti di applicabilità del principio di diritto enunciato, operare una diversa qualificazione giuridica del rapporto o esaminare questioni che tendano a limitare gli effetti della pronuncia di legittimità.
Quanto alla natura del credito, la Corte ha confermato il proprio orientamento secondo cui l’indennità per la costituzione coattiva di una servitù di elettrodotto integra un debito di valuta. Ne consegue che, una volta che la servitù sia stata costituita con sentenza, il credito non è soggetto a rivalutazione automatica per effetto dell’inflazione. L’eventuale maggior danno da svalutazione monetaria può essere riconosciuto solo a seguito di una specifica allegazione e prova da parte del creditore, ai sensi dell’art. 1224, secondo comma, cod. civ..
Nella specie, i giudici di merito avevano riconosciuto la rivalutazione monetaria in assenza di tali requisiti, incorrendo in un errore di diritto. La Corte ha pertanto accolto il motivo, dichiarando infondato il primo motivo relativo alla quantificazione della diminuzione di valore del fondo e assorbito il terzo concernente il calcolo degli interessi a fronte di un parziale pagamento, cassando la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’Appello di Catanzaro in diversa composizione.
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Nota della Redazione
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