Simulazione di reato configurabile anche per denuncia di danneggiamento (Cass. pen. Sez. VI n. 6729 del 18.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini della configurabilità del delitto di simulazione di reato di cui all’art. 367 cod. pen. è sufficiente che la falsa denuncia determini l’astratta possibilità di un’attività degli organi inquirenti diretta all’accertamento del fatto denunciato, attesa la natura di reato di pericolo della fattispecie. Il reato non sussiste quando l’inverosimiglianza del fatto denunciato appaia prima facie ed escluda anche la mera possibilità dell’inizio di un procedimento penale. L’integrazione del reato va esclusa solo allorché la denuncia, per la sua intrinseca inverosimiglianza o per il modo della proposizione o per l’atteggiamento del denunciante, susciti l’immediata incredulità degli organi che la ricevono, determinandoli a indagini dirette unicamente a stabilirne la veridicità e non ad accertare i fatti denunciati.

Il Fatto

La Corte di appello di Salerno ha confermato la sentenza del Tribunale di Salerno che aveva condannato il ricorrente per il reato di cui all’art. 367 cod. pen., per aver presentato denuncia presso i Carabinieri affermando falsamente di aver subito il danneggiamento della propria autovettura.

Il difensore ha proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo, per violazione di legge in relazione all’art. 367 cod. pen. Sostiene il ricorrente che la condotta non integrerebbe gli estremi della simulazione di reato, perché non sarebbe stata sporta denuncia per un fatto di reato ma segnalato un illecito civile, consistente nella colposa violazione delle norme sulla circolazione stradale, condotta non idonea a determinare il pericolo di un procedimento penale. Difetterebbe, inoltre, l’elemento soggettivo del reato.

La Motivazione della Corte

La Sesta Sezione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il Collegio ha ribadito che, per la configurabilità del delitto di simulazione di reato, è sufficiente che la falsa denuncia determini l’astratta possibilità di un’attività degli organi inquirenti diretta all’accertamento del fatto denunciato.

Tale conclusione discende dalla natura di reato di pericolo della fattispecie di cui all’art. 367 cod. pen. Il reato non sussiste, invece, quando l’inverosimiglianza del fatto denunciato appaia prima facie ed escluda anche la mera possibilità dell’inizio di un procedimento penale. La Corte richiama sul punto Sez. 6 n. 17461 del 06.03.2019, PG/Piras, Rv. 275549 e Sez. 6 n. 28018 del 26.06.2009, Casaletti, Rv. 244397.

Nel caso di specie la Corte di appello ha fatto corretta applicazione di tali principi, rilevando che il ricorrente aveva sporto querela orale innanzi ai Carabinieri, denunciando che ignoti avevano provocato l’ammaccatura del cofano anteriore dell’auto parcheggiata sulla pubblica via.

La querela contro ignoti atteneva a un fatto astrattamente riconducibile alla fattispecie di cui all’art. 635, comma 2, cod. pen., trattandosi di mezzo esposto per consuetudine necessità alla pubblica fede. La possibilità di un’attività degli organi inquirenti diretta all’accertamento del fatto era tutt’altro che astratta, poiché dopo la presentazione della querela i Carabinieri avevano svolto indagini, appurando che l’auto era già danneggiata al momento in cui era stata parcheggiata.

Il ricorso, osservano i giudici di legittimità, sollecita una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito, senza che la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali possa integrare il vizio di legittimità (richiamate Sez. Un. n. 6402 del 1997, Dessimone e Sez. 4 n. 4842 del 2004, Elia, Rv. 229369). Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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