Sequestro preventivo: motivazione apparente sul fumus e annullamento con rinvio (Cass. pen. Sez. III n. 25363 del 06.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di sequestro preventivo o probatorio, il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen. è ammesso esclusivamente per violazione di legge, nozione che comprende sia gli errores in iudicando e in procedendo, sia i vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza. Non è invece deducibile l’illogicità manifesta della motivazione, denunciabile nel giudizio di legittimità solo tramite il motivo di cui alla lett. E) dell’art. 606 cod. proc. pen. Integra violazione di legge la motivazione meramente apparente con cui il Tribunale del riesame affermi il fumus commissi delicti senza chiarire le imputazioni, le risultanze investigative disponibili, le doglianze difensive e le ragioni del loro rigetto.
Il Fatto
Il Tribunale del riesame aveva confermato il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.I.P. nei confronti dell’indagato per i reati di cui agli art. 544 bis e 544 ter cod. pen. Il vincolo reale aveva ad oggetto una pluralità di animali presenti all’interno di una società agricola.
Avverso il provvedimento del Tribunale l’indagato ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, deducendo la violazione degli art. 291, 292 e 321 cod. proc. pen. per difetto della domanda cautelare, la violazione dell’art. 544 bis cod. pen. quanto al fumus, e la violazione dell’art. 544 ter cod. pen. con difetto di motivazione sul giudizio di configurabilità dei maltrattamenti di animali.
La Motivazione della Corte
La Corte richiama in via preliminare la costante affermazione secondo cui il ricorso contro le ordinanze in materia di sequestro preventivo, ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen., è ammesso solo per violazione di legge. In tale nozione rientrano gli errores in iudicando e in procedendo e quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’iter logico seguito dal giudice.
Non è invece deducibile l’illogicità manifesta della motivazione, denunciabile in legittimità soltanto tramite lo specifico motivo di cui alla lett. E) dell’art. 606 cod. proc. pen.
Nel caso di specie, quanto alla valutazione del fumus commissi delicti, i giudici del riesame, nel respingere i rilievi difensivi, hanno affermato la piena sussistenza del fumus in considerazione del contenuto del fascicolo trasmesso, richiamando gli accertamenti dell’ASL, le dichiarazioni di soggetti terzi, le sommarie informazioni di clienti e di personale addetto. Tali affermazioni integrano però una motivazione meramente apparente: il Tribunale non ha chiarito né per quali imputazioni si procede, né quali siano le risultanze investigative disponibili, né in cosa siano consistite le doglianze difensive, né le ragioni per cui le stesse non sarebbero meritevoli di accoglimento.
Risulta del tutto vago il richiamo agli accertamenti dell’ASL e alle sommarie informazioni, atti il cui contenuto è rimasto ignoto. In presenza di un apparato argomentativo imperniato su considerazioni meramente assertive e avulse dalla specificità fattuale e giuridica della vicenda, la Corte annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale del riesame.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 544-bis c.p. – Uccisione di animali
- Art. 544-ter c.p. – Maltrattamento di animali
- Art. 291 c.p.p. – Procedimento applicativo
- Art. 292 c.p.p. – Ordinanza del giudice
- Art. 321 c.p.p. – Oggetto del sequestro preventivo
- Art. 325 c.p.p. – Ricorso per cassazione
- Art. 606 c.p.p. – Casi di ricorso