Audizione della vittima entro tre giorni: il termine è ordinatorio (Cass. pen. n. 10560/2026)
Principi di diritto (Massima)
Il termine di tre giorni previsto dall’art. 362, comma 1-ter, c.p.p. per l’assunzione di informazioni dalla persona offesa ha natura ordinatoria. La sua inosservanza non determina nullità, inutilizzabilità degli elementi probatori acquisiti né impedisce l’applicazione di una misura cautelare personale. La disposizione è posta a tutela della vittima e mira ad accelerarne la protezione e il contatto con l’autorità inquirente. L’indagato non ha pertanto interesse a dolersi della mancata tempestiva audizione. Neppure l’omessa adozione di un formale provvedimento che giustifichi il rinvio dell’audizione incide sulla legittimità delle altre prove raccolte.
Il Fatto
Il Tribunale del riesame confermava la custodia cautelare in carcere applicata a un indagato per maltrattamenti commessi ai danni della compagna convivente. Il quadro cautelare riguardava plurime aggressioni e un regime reiterato di ingiurie, minacce e mortificazioni sviluppatosi nell’ambito del rapporto di coppia.
La difesa ricorreva per cassazione sostenendo che la persona offesa non fosse stata sentita dal Pubblico Ministero entro tre giorni dalla denuncia presentata dai familiari, come previsto dall’art. 362, comma 1-ter, c.p.p. Contestava inoltre l’assenza di un provvedimento formale che giustificasse il differimento dell’audizione e assumeva che tale omissione compromettesse il quadro indiziario posto a fondamento della misura.
La Motivazione della Corte
La Cassazione dichiara il ricorso inammissibile e ricostruisce anzitutto la funzione dell’art. 362, comma 1-ter, c.p.p. La disposizione impone al Pubblico Ministero, per determinate fattispecie, di assumere informazioni dalla persona offesa e da chi abbia presentato denuncia, querela o istanza entro tre giorni dall’iscrizione della notizia di reato, salvo imprescindibili esigenze di tutela dei minori o della riservatezza delle indagini. La finalità della norma è quella di evitare stasi investigative capaci di ritardare interventi cautelari o preventivi e di mettere rapidamente la vittima in contatto con l’autorità procedente.
La Corte sottolinea tuttavia che la disposizione non prevede alcuna sanzione processuale per l’inosservanza del termine. I tre giorni hanno quindi natura ordinatoria. L’eventuale inadempimento può assumere, ricorrendone i presupposti, rilievo sul piano disciplinare nei confronti del magistrato, ma non produce invalidità degli atti successivi. Per la stessa ragione, la mancata audizione tempestiva non impedisce di adottare nelle more una misura cautelare personale fondata su altri elementi legittimamente acquisiti.
L’omissione non integra neppure una nullità generale ai sensi dell’art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p., perché non incide sul diritto dell’indagato all’intervento, all’assistenza o alla rappresentanza nel procedimento. Non determina nemmeno inutilizzabilità: l’art. 191 c.p.p. opera rispetto a prove acquisite in violazione di divieti probatori, mentre l’art. 362, comma 1-ter, non pone alcun divieto all’acquisizione di altre fonti di prova in attesa dell’audizione della persona offesa.
La medesima conclusione vale per l’eventuale omissione del provvedimento formale che giustifichi il rinvio dell’audizione per esigenze di tutela o di riservatezza. Poiché la norma è funzionale alla protezione della vittima e non introduce condizioni di validità delle altre acquisizioni investigative, tale omissione non può essere fatta valere dall’indagato a proprio favore. Nel caso concreto, inoltre, il quadro cautelare risultava fondato anche sulle intercettazioni ambientali e sulle dichiarazioni di altre persone informate sui fatti. Il ricorso viene pertanto dichiarato inammissibile.
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Nota della Redazione
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