Sequestro preventivo e prova indiziaria del reato di riciclaggio (Cass. pen. n. 10775/2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di sequestro preventivo, il principio del ne bis in idem non preclude la reiterazione del sequestro quando l’annullamento del precedente provvedimento sia stato disposto per vizi meramente formali, senza che il giudice abbia compiuto una valutazione di merito sul fumus commissi delicti. Ai fini della sussistenza del fumus per i delitti di riciclaggio o ricettazione, il reato presupposto deve essere individuato almeno nella sua tipologia, potendo la provenienza illecita del denaro essere desunta da elementi indiziari quali le modalità di occultamento, l’assenza di giustificazione della disponibilità di ingenti somme in contanti, i collegamenti con ambienti delinquenziali e la presenza di strumenti (codici criptati, telefoni cellulari) tipici di attività criminose. La valutazione del fumus deve essere complessiva e non parcellizzata, e deve tenere conto di tutti gli elementi sintomatici della provenienza delittuosa del bene, senza che sia necessaria la ricostruzione in tutti gli estremi storico-fattuali del reato presupposto.
Il Fatto
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma ha disposto il sequestro preventivo della somma di euro 211.900,00 nei confronti dell’indagato, in relazione al reato di riciclaggio e/o ricettazione. Il denaro era stato rinvenuto occultato in una busta sigillata sotto il sedile passeggero di un’autovettura noleggiata. Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice di rinvio, ha confermato il sequestro, ritenendo sussistenti gli elementi indiziari per ritenere la provenienza illecita del denaro.
Avverso tale provvedimento, il difensore dell’indagato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione del divieto del bis in idem, in quanto un precedente sequestro era stato annullato, e la mancata indicazione del reato presupposto, sostenendo l’insussistenza del fumus commissi delicti.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso. Quanto al primo profilo, ha escluso la violazione del ne bis in idem, rilevando che l’annullamento del precedente sequestro era stato disposto per motivi di natura formale (mancata indicazione delle finalità probatorie), senza che il giudice avesse operato una valutazione di merito sulla sussistenza del fumus commissi delicti. Il principio del bis in idem in materia cautelare preclude la reiterazione della richiesta solo quando il giudice abbia già operato un accertamento interinale nel merito, il che non era avvenuto nel caso di specie.
Quanto al secondo profilo, relativo alla sussistenza del fumus per il reato di riciclaggio, la Corte ha richiamato il principio per cui il reato presupposto deve essere individuato almeno nella sua tipologia, non essendo necessaria la ricostruzione in tutti i suoi estremi storico-fattuali. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse fatto corretta applicazione di tale principio, valorizzando in modo congruo e non illogico una serie di elementi indiziari convergenti: le particolari modalità di conservazione del contante (busta sigillata nascosta sotto il sedile); l’assenza di qualsiasi tempestiva giustificazione della disponibilità di ingenti somme in contanti; la segnalazione dell’indagato alla DIGOS per presunti collegamenti con ambienti delinquenziali; la sua anomala presenza sul territorio italiano (cittadino siriano privo di fissa dimora e di legami familiari); la trasferta a bordo di un’auto noleggiata su tutto il territorio nazionale; il rinvenimento, unitamente al denaro, di codici e password criptate, due telefoni cellulari e una scheda SIM. La Corte ha sottolineato che la valutazione del fumus deve essere complessiva e non parcellizzata, e che la difesa, nel suo ricorso, non si era confrontata criticamente con il percorso logico-argomentativo del Tribunale, limitandosi a sollecitare una non consentita rilettura delle informazioni investigative.
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