Effetto estensivo dell’impugnazione cautelare escluso per vizi di motivazione personali (Cass. pen. Sez. 3 n. 984 del 12.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’effetto estensivo dell’impugnazione, previsto dall’art. 587 cod. proc. pen., opera a favore del coindagato non impugnante a condizione che la decisione favorevole resa nei confronti di altro soggetto non sia fondata su motivi esclusivamente personali e che il procedimento di impugnazione sia sorto e si sia svolto in modo unitario e cumulativo. In un’ordinanza cautelare di struttura complessa, riguardante una pluralità di posizioni, contestazioni e misure, il vizio di mancanza di motivazione accertato con riferimento ad alcuni indagati costituisce motivo esclusivamente personale, non estendibile agli altri soggetti. La mancanza assoluta di motivazione non attiene a questioni oggettive e comuni al processo, ma riguarda isolatamente ciascun soggetto, ben potendo sussistere per taluni e non per altri. Ne consegue l’inapplicabilità dell’effetto estensivo in favore di chi non abbia proposto impugnazione o la cui impugnazione sia stata dichiarata inammissibile senza esame nel merito.

Il Fatto

Con ordinanza del 21 ottobre 2024 il Giudice per le indagini preliminari di Milano disponeva il sequestro preventivo nei confronti di una società e di numerosi altri indagati, in relazione al profitto del reato continuato di cui agli artt. 61-bis cod. pen., 2 e 8 d.lgs. n. 74/2000. La società proponeva richiesta di dissequestro, parzialmente rigettata dal giudice, e l’appello cautelare avverso tale diniego veniva rigettato dal Tribunale di Milano con ordinanza del 15 luglio 2025.

La società ricorreva per cassazione deducendo la nullità del provvedimento per violazione dell’art. 587 cod. proc. pen., lamentando la mancata applicazione dell’effetto estensivo dell’impugnazione alla propria posizione. Assumeva la ricorrente che l’annullamento dell’ordinanza cautelare disposto nei confronti di alcuni indagati non fosse fondato su ragioni strettamente personali, bensì su vizi riguardanti l’intera ordinanza, come il difetto di autonoma valutazione dei presupposti applicativi della misura.

La Motivazione della Corte

La Cassazione ha ritenuto il ricorso infondato, richiamando il consolidato principio secondo cui la decisione favorevole resa in altro giudizio cautelare nei confronti di un coindagato non costituisce necessariamente fatto nuovo idoneo a superare la preclusione endoprocessuale derivante dal giudicato cautelare. L’estensione degli effetti favorevoli dell’impugnazione opera solo se la decisione non sia fondata su motivi esclusivamente personali, come stabilito dalle Sezioni Unite n. 19046 del 2012, Peroni, che hanno altresì richiesto il requisito dell’unitarietà e cumulatività del procedimento di impugnazione.

Nel caso di specie, la Corte ha escluso l’operatività dell’effetto estensivo rilevando, in primo luogo, la frammentazione del procedimento: la società ricorrente non aveva proposto richiesta di riesame ma istanza di revoca del sequestro, sicché il procedimento non si era svolto in modo unitario e cumulativo rispetto a quello instaurato dagli altri indagati. In secondo luogo, la ricorrente non aveva allegato né indicato i provvedimenti di annullamento e le posizioni interessate, rendendo le proprie deduzioni del tutto generiche.

La Corte ha quindi affrontato il profilo centrale, osservando che la mancanza di motivazione del provvedimento applicativo della misura, in un’ordinanza di struttura complessa riguardante plurime posizioni e contestazioni, costituisce ontologicamente motivo esclusivamente personale. Il vizio non implica necessariamente, sul piano logico, che analoga situazione sussista anche per gli altri soggetti non impugnanti.

La funzione dell’effetto estensivo, chiarita dalle Sezioni Unite n. 3391 del 2018, Visconti, è quella di evitare disarmonie di trattamento tra soggetti in identica posizione. Esso opera per questioni o situazioni oggettive concernenti il processo, sostanzialmente comuni a tutti gli imputati, come la valutazione dell’attendibilità di una prova dichiarativa o l’utilizzabilità di un’intercettazione. Diversamente, il difetto di motivazione in relazione a singoli indagati, contestazioni o misure riguarda isolatamente ciascun soggetto, richiedendo il provvedimento cautelare una specifica e individualizzata motivazione per ogni posizione. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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