Sindacato sui punteggi tecnici non sostitutivo e offerta con nuovo prezzo (Cons. Stato n. 6126 del 28.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La valutazione delle offerte tecniche da parte della commissione giudicatrice è espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile dal giudice amministrativo nei soli limiti della manifesta illogicità, del travisamento dei fatti e dell’inattendibilità del procedimento applicativo della regola tecnica. Il sindacato è pieno ma non sostitutivo: il giudice non può anteporre la propria idea tecnica a quella dell’amministrazione, né la consulenza tecnica d’ufficio può supplire alle lacune istruttorie di parte o alle omissioni valutative dell’amministrazione. La clausola della lex specialis che vieta la produzione di nuovi prezzi nell’offerta tecnico-economica preclude il ricorso al soccorso procedimentale, poiché l’inserimento di un nuovo prezzo costituisce dichiarazione negoziale idonea a incidere sull’importo complessivo dell’offerta, e non un mero errore materiale emendabile.

Il Fatto

ANAS S.p.A. indice una gara per la costruzione di un tratto stradale di importo elevato. All’esito della valutazione delle offerte, l’esclusione del raggruppamento ricorrente viene disposta per l’inserimento, nell’allegato relativo alle categorie e forniture, di un nuovo prezzo riferito a un criterio per il quale la lex specialis non ne ammetteva la produzione.

Il raggruppamento impugna l’esclusione davanti al TAR Calabria e, in sede cautelare, viene riammesso alla procedura. Nelle more, la stazione appaltante aggiudica la gara a un diverso raggruppamento; l’aggiudicazione è impugnata con motivi aggiunti. Il TAR accoglie il ricorso principale, confermando l’illegittimità dell’esclusione, e accoglie in parte i motivi aggiunti, annullando l’aggiudicazione per i sub-criteri relativi ai nuovi siti di cava e alla mitigazione degli impatti. Il raggruppamento escluso appella per ottenere l’esclusione dell’aggiudicatario e la propria collocazione al primo posto; l’aggiudicatario propone appello incidentale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove da una premessa di sistema: tutte le censure dell’appellante principale mirano a chiedere al giudice di sostituirsi alle valutazioni della stazione appaltante. Richiamando la giurisprudenza della Sezione, il Consiglio di Stato ribadisce che il controllo sulla discrezionalità tecnica è pieno, penetrante ed effettivo, ma non sostitutivo: il giudice verifica ragionevolezza, logicità e coerenza dell’iter seguito, senza poter introdurre un sistema valutativo alternativo.

Quanto alla richiesta di verificazione o consulenza tecnica d’ufficio, la Corte osserva che essa si risolve nell’ammettere la natura sostitutiva del sindacato invocato. La c.t.u. è facoltà e non obbligo del giudice e non può supplire a una lacuna istruttoria di parte; se l’amministrazione ha omesso ogni valutazione, l’atto si annulla per difetto di motivazione, ma non si colma il vuoto con l’istruttoria tecnica.

Nel merito del primo motivo, il Collegio rileva che la modalità costruttiva proposta dall’aggiudicatario non era vietata dalla lex specialis e non alterava i caratteri essenziali dell’opera: aspetto architettonico, assetto strutturale, schema statico e tipologia d’impalcato restavano invariati. La riconduzione della proposta all’ambito delle migliorie ammissibili rientra nel margine di discrezionalità tecnica della commissione, sindacabile solo per manifesto travisamento o illogicità. L’assenza di stima dei costi e di calcoli strutturali non integra causa di esclusione, poiché i criteri applicati non li richiedevano; il temporaneo sconfinamento nelle fasce di rispetto, infine, non rientra tra le cause espulsive previste dal disciplinare.

Il terzo motivo, relativo ai punteggi, è respinto con la medesima logica: le contestazioni si risolvono in mere doglianze sul merito delle valutazioni, senza allegare vizi specifici idonei a dimostrare l’illogicità dell’apprezzamento.

L’appello incidentale è invece accolto. Il raggruppamento originariamente escluso aveva indicato un nuovo prezzo di importo definito in contrasto con il disciplinare: non un errore materiale, ma una inequivoca dichiarazione negoziale idonea a incidere sull’importo complessivo dell’offerta, non emendabile con il soccorso procedimentale. Anche le censure sui siti di cava e sulla mitigazione degli impatti sono fondate: il sito offerto non coincideva con quello previsto a base di gara e la commissione aveva correttamente valutato le ubicazioni, senza alcun difetto istruttorio. In riforma della sentenza, il ricorso di primo grado è respinto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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