Esenzione copia privata: onere probatorio e cessioni indirette restano legittimi (TAR Lazio n. 10699 del 10.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il decreto ministeriale che disciplina le esenzioni e i rimborsi del compenso per copia privata, ai sensi dell’art. 71-septies l. n. 633/1941, è legittimo laddove predetermini criteri oggettivi e trasparenti per l’esclusione dal prelievo, individuando analiticamente la documentazione probatoria a carico del soggetto obbligato. L’esenzione presuppone la dimostrazione della destinazione funzionale del dispositivo a scopi manifestamente estranei alla copia privata, da valutarsi al momento della cessione e non già l’uso concreto futuro. Non è configurabile una “presunzione di uso professionale” in favore delle cessioni a persone giuridiche, essendo legittima l’imposizione del prelievo anche per tali vendite, salvo prova contraria. Le cessioni indirette tramite distributore non sono escluse tout court dall’esenzione e dal rimborso, purché il produttore o importatore dimostri la destinazione professionale del bene da parte dell’utente finale. La richiesta di rimborso è soggetta al termine di decadenza di centoventi giorni, trattandosi di un onere e non di un diritto soggettivo.
Il Fatto
Una società operante nella commercializzazione di personal computer ha impugnato il decreto del Ministero della Cultura n. 302 del 2024, recante la disciplina delle esenzioni e dei rimborsi del compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi. Il gravame, articolato in dieci motivi, censurava la nuova regolamentazione per asserita violazione dei principi sanciti dalla direttiva 2001/29/CE e dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia, lamentando in particolare la mancata previsione di una presunzione di uso professionale per le cessioni a persone giuridiche, l’illegittima esclusione delle vendite indirette dal regime di esenzione e l’eccessiva onerosità della documentazione richiesta per fruire dell’esenzione o del rimborso.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha innanzitutto scrutinato l’eccezione di carenza di interesse sollevata dalle controparti, affermando la piena legittimazione della ricorrente in qualità di soggetto obbligato ex lege al versamento del compenso, con interesse a contestare un regime che renderebbe difficoltosa l’esenzione.
Nel merito, il Collegio ha ritenuto infondate le censure relative all’art. 3, comma 5, lett. d) del D.M., chiarendo che la nozione di “utilizzo” ivi richiamata va riferita alla destinazione funzionale del bene, conoscibile al momento della cessione, e non all’uso effettivo futuro che ne farà l’acquirente. L’onere della prova, gravante sul produttore o importatore, è assolto mediante un’attestazione auto-dichiarativa che certifichi la cessione per un uso esclusivamente professionale.
Quanto alla dedotta necessità di una presunzione negativa di uso professionale per le cessioni a persone giuridiche, il TAR l’ha respinta richiamando la sentenza Bluechip della Corte di Giustizia, evidenziando come apparecchi e supporti immessi in circuiti professionali possano essere concretamente utilizzati da persone fisiche a fini privati, legittimando così il prelievo a monte salvo prova contraria.
In relazione alle cessioni indirette, il Collegio, aderendo alla lettura della SIAE, ha precisato che l’inciso “a condizione che detti prodotti non siano oggetto di rivendita” non esclude tout court l’esenzione per le vendite tramite distributore, ma richiede che il produttore dimostri la conoscenza della destinazione professionale del bene da parte dell’utente finale. La documentazione richiesta, ossia fattura e auto-dichiarazione, è nella disponibilità del soggetto obbligato e non integra una probatio diabolica. Il termine di centoventi giorni per il rimborso è stato ritenuto legittimo, configurandosi la relativa posizione come onere e non come diritto soggettivo.
Il Collegio ha infine escluso vizi di illegittimità derivanti dalla partecipazione di soggetti esterni ai lavori del Comitato consultivo, ammessa dall’art. 193 l. n. 633/1941, e ha dichiarato manifestamente infondate le questioni di compatibilità comunitaria, rigettando il ricorso.
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Nota della Redazione
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