Il progetto di discarica va rimodulato per superare le criticità ambientali sopravvenute (Cons. Stato n. 6129 del 28.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di riesercizio del potere conseguente all’annullamento giurisdizionale di un diniego di VIA e AIA, l’amministrazione è tenuta a verificare la compatibilità ambientale del progetto alla luce delle sopravvenienze normative e delle prescrizioni tecniche nel frattempo intervenute. Il mero recepimento di condizioni e prescrizioni ambientali non impone una nuova valutazione, ma quando le integrazioni richieste incidono sul contenuto sostanziale del progetto la loro mancata produzione legittima il diniego. Il giudizio di prevalenza in conferenza di servizi non è di tipo meramente quantitativo e il contemperamento degli interessi va operato alla luce della rilevanza dei valori ambientali compromessi.
Il Fatto
Una società ha presentato nel 2009 istanza di VIA e AIA per una discarica di rifiuti pericolosi e non in località Giammiglione, nel territorio di un Comune calabrese. Il progetto ha ottenuto due giudizi negativi di compatibilità ambientale, poi annullati dal giudice amministrativo, e successivamente un ulteriore diniego, annullato dal Consiglio di Stato con sentenza che ha imposto all’amministrazione precisi vincoli conformativi nel riesercizio del potere.
Riaperto il procedimento, la conferenza di servizi si è chiusa con determinazione negativa e l’amministrazione regionale ha respinto l’istanza con decreto del 22 aprile 2024. La società ha impugnato il provvedimento davanti al TAR, che ha respinto il ricorso con sentenza n. 1001 del 2025. Avverso tale pronuncia è stato proposto appello.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato ricostruisce la vicenda sottolineando la durata ultradecennale del procedimento e i numerosi annullamenti che hanno caducato i dinieghi precedenti. I vincoli conformativi derivanti dal giudicato, tuttavia, non comportano il riconoscimento del bene della vita, poiché l’amministrazione conserva poteri non ancora esercitati.
Il nodo centrale attiene all’idoneità del sito e alla coerenza del progetto con la pianificazione ambientale. La Corte rileva che la documentazione presentata dalla società in risposta alle richieste integrative è stata ritenuta dalla competente Autorità di bacino solo parzialmente soddisfacente. Le criticità riguardano la falda acquifera, la barriera geologica, l’assetto geomorfologico e la circolazione idrica sotterranea.
Secondo il Collegio, il pieno adempimento alla richiesta di integrazione si rendeva necessario alla luce delle sopravvenienze normative rispetto al 2009 e della nuova soluzione progettuale da verificare sotto il profilo idrico, idraulico, geologico e geomorfologico. La società ha invece rinviato alla progettazione originaria, sul presupposto che il progetto non fosse modificato.
La Corte precisa che non si verte sul mero inserimento nel provvedimento di condizioni o prescrizioni ambientali, bensì su vere e proprie omesse integrazioni del contenuto sostanziale del progetto. Poiché il procedimento è finalizzato anche all’AIA, autorizzazione finale all’esercizio dell’impianto, è necessario che il progetto venga rimodulato nel suo insieme per superare le criticità ambientali emerse.
Ne deriva l’infondatezza delle censure sulla elusione del giudicato, sul difetto di motivazione e sulla violazione del principio del one shot temperato. Quanto al giudizio di prevalenza in conferenza di servizi, l’amministrazione ha correttamente affermato l’irrilevanza di una valutazione solo quantitativa dei pareri espressi.
Nota della Redazione
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