Mutuo destinato a ripianare debito della società del mutuatario è valido (Cass. civ. Sez. I n. 7383 del 19.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
La circostanza che le somme erogate a titolo di mutuo siano state impiegate dal mutuatario per ripianare una pregressa esposizione debitoria della società di cui egli sia socio e amministratore non altera la causa del mutuo ex art. 1813 cod. civ., né integra nullità per mancanza dell’oggetto o della causa. La clausola contrattuale che, ai soli fini fiscali, dichiari la destinazione del finanziamento “a scopo di liquidità” costituisce dichiarazione unilaterale del mutuatario, non accordo sulla destinazione delle somme; essa non modifica il sinallagma contrattuale. La censura che, deducendo vizi eterogenei e chiedendo una diversa ricognizione delle risultanze istruttorie, miri a una revisione del giudizio di merito è inammissibile ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., specie in presenza di doppia conforme.

Il Fatto

Un mutuatario stipulava un mutuo ipotecario, garantito da fideiussione di un terzo, il cui importo era destinato — per espressa disposizione dello stesso mutuatario contestuale alla stipula — a estinguere lo scoperto di conto corrente e il mutuo chirografario residuo di una società di cui egli era socio unico e amministratore unico, presso la medesima banca mutuante.

Il mutuatario e la fideiussore convenivano in giudizio la banca chiedendo la declaratoria di nullità del contratto, dell’iscrizione ipotecaria e della garanzia, e l’accertamento dell’indebito per invalidità delle clausole sugli interessi. Il Tribunale respingeva le domande; la Corte d’appello confermava. Il solo mutuatario ricorreva per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Il primo motivo cumula censure motivazionali ed errores in iudicando, in contrasto con la tassatività dei motivi di legittimità e con il principio per cui una simile tecnica riversa impropriamente sul giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure.

Sul piano sostanziale, il vizio ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. deve attenere a un fatto storico decisivo, la cui esistenza risulti dagli atti e che il giudice non abbia considerato. Secondo le Sezioni Unite n. 8053/2014, l’omesso esame rileva solo come “tassello mancante” alla plausibilità delle conclusioni; non è ammessa una surrettizia revisione del merito. Il ricorrente chiede invece una diversa lettura delle risultanze istruttorie: inammissibile.

La Corte rileva altresì che la ricognizione e le conclusioni censurate sono coperte da doppia conforme, con ulteriore inammissibilità ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. Il motivo, inoltre, non si confronta con la ratio decidendi: la clausola sulla destinazione delle somme non incideva sulla causa del mutuo, essendo dichiarazione unilaterale funzionale all’aliquota fiscale dell’imposta sostitutiva.

Il secondo motivo, incentrato su simulazione e nullità per violazione della finalità indicata, è parimenti inammissibile perché tutto versato in fatto: l’accertamento della volontà delle parti è indagine riservata al giudice di merito. Il ricorrente non denuncia un’erronea ricognizione della fattispecie astratta, ma un vizio motivazionale ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., estraneo al sindacato di legittimità. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e raddoppio del contributo unificato se dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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