Nessuna qualità di agente contabile per i sindaci di società partecipate regionali (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 65 del 18.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
A seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 8 della legge della Regione Calabria 5 ottobre 2007 n. 22, non può più riconoscersi la qualità di agente contabile in capo ai componenti dei collegi sindacali delle società a partecipazione regionale. Tale qualifica presuppone il maneggio dei beni oggetto del conto giudiziale, che difetta in capo a chi, per la carica di controllo ricoperta, non ha la disponibilità delle partecipazioni societarie. Ne consegue la carenza di legittimazione passiva e l’improcedibilità del giudizio di resa del conto.

Il Fatto

Il Magistrato istruttore ha proposto al Presidente della Sezione la dichiarazione di improcedibilità della gestione rendicontata su un conto giudiziale relativo all’esercizio 2021, presentato da un soggetto che agiva in qualità di consegnatario delle quote di partecipazione della Regione Calabria in una società a partecipazione regionale. Nella relazione di irregolarità si contestavano, da un lato, l’assenza di un valido atto di parifica e, dall’altro, la stessa sussistenza della qualifica di agente contabile alla luce della pronuncia della Corte costituzionale n. 59/2024.

Fissata l’udienza di discussione con decreto presidenziale, nessuno è comparso né per l’agente contabile né per l’amministrazione; il pubblico ministero ha concluso per l’improcedibilità. La causa è stata quindi trattenuta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla prima contestazione, rilevando l’assenza di un valido atto di parifica. Sul punto si chiarisce che solo il deposito del conto giudiziale parificato costituisce l’agente dell’amministrazione in giudizio, a norma dell’articolo 140, comma 3, del c.g.c., e che, ai sensi dell’art. 618 del R.D. n. 827/1924, la dichiarazione di concordanza dei conti con le scritture detenute dall’amministrazione è elemento imprescindibile per il deposito e per l’esame giudiziale.

Sulla qualifica soggettiva, dagli accertamenti svolti dal magistrato istruttore risulta che il soggetto, nell’esercizio verificato, rivestiva la carica di componente del collegio sindacale della società. La disposizione regionale che lo qualificava come agente contabile è stata dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte costituzionale n. 59/2024, per contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.

Il Collegio ne trae la conseguenza che tale norma individuava come agenti contabili soggetti privi della disponibilità delle partecipazioni regionali, e che non potevano averla per conflitto di interesse, trattandosi di componenti di organi di controllo. La disciplina statale, invece, individua come agente contabile chi ha il maneggio dei beni oggetto del conto: nel caso di partecipazioni societarie, i soggetti dell’ente proprietario titolari della disponibilità dei diritti di socio, come si desume dall’art. 20, dall’art. 29, dall’art. 32 e dall’art. 178 del R.D. n. 827/1924, dall’art. 9, comma 2, del d.lgs. n. 175/2016 e dall’art. 137 del c.g.c.

La intervenuta declaratoria di incostituzionalità non consente più di affermare la qualità di agente contabile ex lege del convenuto, né di qualificarlo come agente contabile di fatto, difettando il maneggio. Mancando dunque la legittimazione passiva, il giudizio va dichiarato improcedibile. Il Collegio precisa che tale declaratoria non definisce il merito della regolarità delle gestioni: i conti dovranno essere resi dal soggetto che ha avuto l’effettivo maneggio delle partecipazioni nel 2021, con conseguente onere dell’amministrazione regionale di acquisire il conto e curarne la parificazione ai sensi degli artt. 137 e seguenti del codice della giustizia contabile. Nulla per spese, in ragione della natura officiosa del giudizio e della mancata costituzione delle parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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