Sindacato finanziario su società in house per politiche attive del lavoro (Corte dei Conti Sez. contr. Enti n. 91 del 25.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il controllo della Corte dei conti sulle società in house a partecipazione pubblica non si esaurisce nella verifica della regolarità contabile, ma si estende alla valutazione della gestione nel suo complesso e alla sostenibilità dell’equilibrio economico-finanziario. Quando il valore della produzione di una società in house è sostanzialmente rappresentato dai costi rendicontabili dei progetti, la dipendenza dai tempi di ritorno dei finanziamenti europei e la mancanza di una contrattazione collettiva nazionale di riferimento integrano un potenziale rischio per l’equilibrio economico. Ai soggetti intestatari del controllo analogo spetta il compito di impartire con tempestività direttive, priorità e obiettivi, la cui carenza è essa stessa oggetto di rilievo. Il sistema di controllo interno, infine, deve essere costantemente adeguato all’assetto statutario e societario, non essendo sufficiente la sua mera conservazione formale.
Il Fatto
La Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti ha esaminato il bilancio dell’esercizio 2023 della società in house che gestisce programmi e fondi per le politiche attive del lavoro, interamente partecipata dal Ministero dell’economia e delle finanze, che esercita i diritti dell’azionista di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Nel corso dell’anno la società ha attraversato un susseguirsi di interventi normativi: la soppressione dell’agenzia vigilante, il mutamento della denominazione sociale e l’approvazione di un nuovo statuto.
All’esame della Corte è giunto il bilancio 2023, corredato dalle relazioni degli organi di amministrazione e di controllo, trasmesso in adempimento dell’art. 4 della legge n. 259 del 1958. La Corte ha riferito al Parlamento, ai sensi dell’art. 7 della legge n. 259 del 1958, il risultato del controllo e i fatti di maggiore rilevanza economico-finanziaria intervenuti successivamente.
La Motivazione della Corte
Il primo nucleo argomentativo riguarda i rapporti tra la società e i soggetti del controllo analogo. La Corte rileva che nel 2023 non risultano impartite direttive, priorità e obiettivi da parte del Ministero e dell’azionista, nonostante lo statuto vigente e l’art. 2, comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 175 del 2016 li richiedano. A fronte di una specifica richiesta dell’amministratore delegato pro tempore, il Ministero si è limitato ad approvare le linee generali di organizzazione interna. Da qui l’invito a cura degli adempimenti e delle verifiche sui profili economici e finanziari richiesti dall’assetto statutario.
Sul piano del personale, la Corte osserva che il costo complessivo si mantiene sostanzialmente invariato e rappresenta la principale voce di spesa. La Sezione rinnova l’invito ad aderire formalmente a una contrattazione nazionale di riferimento, poiché per il personale non dirigenziale non sussiste una disciplina contrattuale nazionale e la contrattazione aziendale resta priva di limiti quantitativi e qualitativi. La Corte sottolinea inoltre la debolezza del sistema di valutazione della performance, privo di collegamenti tra strategia, rischi e risultati.
Il controllo sulla gestione finanziaria registra una flessione del valore della produzione, riconducibile alla chiusura del progetto legato al reddito di cittadinanza, cui corrisponde una parallela riduzione dei costi della produzione. La società ha chiuso l’esercizio in utile e ha confermato di non essere assegnataria di progetti del PNRR. La Corte evidenzia il rischio connesso alla non piena prevedibilità dei tempi di ritorno dei fondi europei e richiama la disciplina sul contenimento delle spese per consumi intermedi, invitando il Collegio sindacale ad approfondire la questione dei riversamenti.
Sul versante dei controlli interni, la Corte raccomanda la revisione e l’aggiornamento del sistema, rimasto invariato rispetto alle modifiche statutarie e di governance intervenute. Analogo rilievo riguarda l’attività negoziale, dove si raccomanda il rispetto dei principi di concorrenza e rotazione negli affidamenti diretti e la puntuale applicazione delle disposizioni sugli acquisti centralizzati.
La delibera si chiude con la comunicazione alle Presidenze delle due Camere del bilancio e della relazione, ai sensi dell’art. 7 della legge n. 259 del 1958.
Nota della Redazione
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