Improcedibile il giudizio di conto del consegnatario per debito di sola vigilanza (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 103 del 16.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di beni mobili destinati all’uso abituale degli uffici, cui grava un mero debito di vigilanza, non riveste la qualifica di agente contabile e non è tenuto alla resa del conto giudiziale. Ai sensi dell’art. 32 del R.D. n. 827 del 1924, non devono rendere il conto giudiziale coloro che hanno in consegna mobili di ufficio per solo debito di vigilanza o presso i quali si trovino oggetti di cui debba farsi uso per il servizio dell’ufficio cui sono addetti. Solo la gestione di magazzino, con consistenze iniziali e rimanenze finali, movimenti di carico e scarico e connesso obbligo restitutorio, configura il debito di custodia e, con esso, l’obbligo di resa del conto. In difetto dei presupposti normativi, il giudizio di conto va dichiarato improcedibile, fermo restando l’obbligo dell’amministrazione di rendere il conto per i beni soggetti a effettiva custodia.
Il Fatto
Il giudizio riguarda il conto giudiziale reso da un consegnatario di beni mobili di un Comune, per l’esercizio finanziario 01.01.2021/31.12.2021. Il magistrato relatore, con relazione depositata il 15.04.2025, ha ricostruito la disciplina dei consegnatari di beni per debito di custodia e ha sottoposto al Collegio questioni di ammissibilità, improcedibilità e irregolarità del conto, in relazione alla natura e all’ampiezza dei beni rendicontati.
Per il relatore, la gestione documentata non riguarda beni per i quali sussista un debito di custodia, trattandosi di arredi, strumentazione informatica e altre attrezzature di uso abituale, non custodite in magazzino, per le quali residua un mero obbligo di vigilanza. Il contabile ha depositato memoria difensiva il 22.08.2025, ha negato la propria qualifica di agente contabile e ha chiesto la dichiarazione di improcedibilità e la compensazione delle spese. All’udienza del 23.09.2025 il Pubblico Ministero ha concluso per l’inammissibilità del conto, presentato in modo promiscuo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 32 del R.D. n. 827 del 1924, secondo cui non devono rendere il conto giudiziale coloro che hanno in consegna mobili di ufficio per solo debito di vigilanza, né coloro presso i quali si trovino oggetti di cui debba farsi uso per il servizio dell’ufficio. Richiama poi l’art. 10 del D.P.R. n. 254/2002, che qualifica consegnatario il funzionario preposto alla gestione e conservazione dei beni mobili ricevuti in consegna.
La Corte distingue nettamente le due figure. Il debito di custodia presuppone che il consegnatario gestisca un deposito o magazzino, alimentato da produzione o acquisizione in stock di beni destinati a ricostituire le scorte operative. Il debito di vigilanza, invece, connota l’azione del consegnatario presso ciascuna articolazione funzionale, limitandosi alla sorveglianza sul corretto impiego dei beni e alla gestione delle scorte di uso immediato, nei limiti quantitativi e qualitativi funzionali alle esigenze dell’ufficio.
Il discrimine è quantitativo e qualitativo. Se la giacenza presso i singoli uffici eccede la ragionevole necessità di assicurare il funzionamento dell’unità, essa è finalizzata al continuativo rifornimento e integra una vera gestione contabile, con debito di custodia e obbligo di resa del conto. I beni di consumo costituenti scorte operative strettamente necessarie all’ordinario funzionamento sono invece esclusi dalla resa del conto giudiziale, salvi gli obblighi di rendicontazione amministrativa e di controllo di gestione.
Nel caso concreto, i beni indicati nelle liste-inventario risultano in uso agli uffici e non custoditi in deposito. Sotto il profilo formale, la mera elencazione dei beni inventariati non evidenzia la gestione di magazzino richiesta dal mod. 24 del D.P.R. n. 194/1996, né la stessa convenuta ha contestato i rilievi del magistrato istruttore.
Ne deriva che sul consegnatario gravava un mero obbligo di vigilanza e non di custodia, con conseguente difetto dei presupposti normativi per la resa del conto giudiziale. Il giudizio di conto è pertanto dichiarato improcedibile. Resta fermo che l’amministrazione è tenuta alla resa del conto per i beni soggetti a rapporto di effettiva custodia. Le spese sono compensate ai sensi dell’art. 31, comma 3, del D.lgs. n. 174/2016, essendo il giudizio limitato a questioni preliminari.
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Nota della Redazione
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