Conto irregolare per mancato passaggio di consegne tra agenti contabili (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 61 del 18.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La mancanza del verbale di passaggio di consegne tra agente contabile cessante e agente subentrante, prescritto dagli artt. 181, 182 e 612 RD 827/1924, integra una irregolarità del conto di rilievo non solo formale, perché alla gestione di diritto del precedente agente si affianca quella del successore, determinandosi una confusione di gestioni tra i due rapporti. Tale confusione comporta che entrambi gli agenti siano chiamati a rispondere solidalmente degli eventuali ammanchi di cui sia incerto il momento storico di produzione. Non valgono a escludere l’irregolarità né la prassi in uso presso l’Amministrazione né l’utilizzo di un software gestionale che, avendo finalità di rendicontazione interna, non può sovrapporsi agli obblighi connessi alla resa del conto né sostituirli, dovendo essere garantita la piena tracciabilità della spesa e la sua compatibilità con la rendicontazione giudiziale. La mancata trasmissione della relazione dell’organo interno di revisione, prevista dall’art. 139, comma 2, c.g.c., costituisce invece irregolarità riferibile all’Amministrazione e non all’agente contabile.
Il Fatto
Il giudizio di conto ha a oggetto il rendiconto reso da un’agente contabile con funzioni di riscuotitore di un Comune per l’esercizio 2019, depositato nel giugno 2020. La relazione istruttoria ha evidenziato che la gestione dell’economo cessante si era protratta fino al 7 maggio 2019, oltre il termine risultante dal conto, e che il periodo compreso tra il 1° aprile e il 7 maggio 2019 era stato ricompreso nella rendicontazione dell’agente subentrante.
Rilevata la confusione di gestioni e l’assenza del verbale di passaggio delle consegne, il conto è stato sottoposto all’esame della Sezione giurisdizionale. L’agente contabile ha eccepito in via preliminare l’estinzione del giudizio per decorso del termine quinquennale e, nel merito, ha chiesto il discarico sostenendo la regolarità sostanziale del conto e l’insussistenza di perdite o ammanchi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge anzitutto l’eccezione preliminare di estinzione. Il conto è stato trasmesso alla Sezione il 29 giugno 2020 e il termine quinquennale, scadente di domenica 29 giugno 2025, è prorogato ai sensi di legge al giorno successivo 30 giugno 2025.
Nel merito, la Sezione ricorda la funzione del giudizio di conto: accertare in sede processuale la regolarità dei conti giudiziali di chi ha maneggio di denaro o beni pubblici, verificando il corretto utilizzo delle risorse della comunità. Il conto deve essere idoneo a rappresentare i fatti di gestione e i relativi risultati, secondo il principio oggi positivizzato nell’art. 140, comma 2, c.g.c., e la forma e i contenuti devono essere coerenti con tale finalità. Il principio di prevalenza della sostanza sulla forma non può derogare o eludere l’obbligo di rendicontazione e di completa rappresentazione dei fatti di gestione.
Su questa premessa, la Corte qualifica come irregolarità del conto di rilievo non meramente formale la mancanza del verbale di passaggio di consegne, prescritto dagli artt. 181, 182 e 612 RD 827/1924, cui è demandata la funzione di perimetrare le gestioni di competenza di ciascun agente e di consentire la corretta imputazione di eventuali ammanchi. La mancanza del passaggio di consegne non può essere sostituita dalle annotazioni del giornale di cassa e determina la confusione di gestioni tra i due rapporti, con responsabilità solidale in caso di ammanchi di incerta collocazione storica.
La vicenda di specie conferma il principio, poiché la gestione dell’economo cessante si era protratta fino al 7 maggio 2019 in contrasto con quanto attestato nel conto, e i due agenti si erano accordati per un’unica rendicontazione integrale sottoscritta dall’economo titolare alla chiusura dell’esercizio. La modalità gestionale utilizzata si colloca al di fuori delle regole di correttezza e trasparenza, con profili di opacità potenzialmente forieri di danno.
Non escludono l’irregolarità né la prassi dell’Amministrazione né l’uso del software gestionale, che, avendo finalità di rendicontazione interna, non può sovrapporsi agli obblighi di resa del conto né sostituirli. La Sezione dichiara pertanto il conto irregolare e non ammette l’agente a discarico, senza addebito. La mancata trasmissione della relazione ex art. 139, comma 2, c.g.c. è irregolarità riferibile all’Amministrazione. Nulla per le spese.
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Nota della Redazione
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