Sindaco ufficiale di governo: atti anagrafici imputabili al Ministero (Cass. civ. Sez. I n. 1612 del 22.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di anagrafe della popolazione residente, ai sensi della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, il Sindaco agisce quale organo statuale e i relativi atti sono direttamente imputabili allo Stato, costituendo l’esercizio di quei poteri manifestazione di prerogative statali delle quali il Sindaco è partecipe quale ufficiale di Governo. Ne consegue che dei danni derivanti dal comportamento doloso o colposo del Sindaco risponde il Ministero dell’interno, quale ente preponente, anche ove l’attività sia realizzata mediante l’operato di organi comunali di supporto. L’evocazione in giudizio del Sindaco quale rappresentante dell’ente territoriale, anziché quale ufficiale di Governo, integra un vizio dell’editio actionis e non della sola notificazione, con conseguente nullità del rapporto processuale e dell’intero giudizio svoltosi a contraddittorio non validamente costituito.
Il Fatto
Il controricorrente, cittadino straniero, aveva adito il Tribunale di Foggia con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. per ottenere dal Sindaco, nella veste di ufficiale di Governo responsabile della tenuta dei registri anagrafici, l’iscrizione nei registri medesimi ai sensi dell’art. 2, comma 3, legge n. 1228/1954, per un periodo di tre anni.
Il Comune e il Ministero dell’interno eccepivano il difetto di competenza territoriale. Il Tribunale di Foggia, con ordinanza, dichiarava la propria incompetenza indicando quale ufficio competente il Tribunale di Bari. Riassunta la causa, il Tribunale di Bari accoglieva il ricorso e imponeva al Sindaco l’iscrizione anagrafica per il periodo controverso. Il reclamo del Comune veniva rigettato dalla Corte d’appello di Bari con decreto del 26 ottobre 2023, avverso il quale il Comune ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. per avere la Corte territoriale ritenuto legittimato passivo il Comune e non il Sindaco quale ufficiale di Governo, nonostante questi avesse operato per il tramite dell’apparato dell’ente di cui era al vertice. La Corte ritiene il motivo fondato.
Il Collegio ricostruisce l’orientamento consolidato: in tema di anagrafe, il Sindaco è partecipe di prerogative statali quale ufficiale di Governo. Pertanto dei danni derivanti dal suo comportamento, anche ove realizzato mediante organi comunali di supporto, risponde il Ministero dell’interno quale ente preponente, a prescindere dall’accertamento di un comportamento omissivo di vigilanza (richiamate Cass. n. 15199/2004 e Cass. n. 7210/2009).
In applicazione dei medesimi principi, il ricorso contro il provvedimento del Sindaco che dispone il trattamento sanitario obbligatorio dev’essere promosso nei confronti del Sindaco quale ufficiale di Governo, e non quale rappresentante del Comune: la sua evocazione in tale ultima veste determina un vizio non solo della notificazione, ma anche dell’editio actionis, causa di nullità ex art. 164, comma 4, c.p.c., sanabile ai sensi del successivo comma 5 mediante rinnovazione dell’atto da notificarsi presso l’Avvocatura Generale dello Stato (Cass. n. 3660/2020).
La Corte richiama altresì il principio secondo cui, nei procedimenti disciplinati dall’art. 95 d.P.R. n. 296/2000, la legittimazione passiva spetta al Sindaco quale ufficiale dello stato civile, ed eventualmente al Ministero dell’interno, legittimato a intervenire e a impugnare (Cass. n. 39768/2021).
Nella specie, l’erronea citazione del Sindaco quale rappresentante dell’ente, anziché quale ufficiale di Governo, ha comportato un vizio dell’editio actionis, con invalidità della costituzione del rapporto processuale verso soggetto non legittimato. Essendosi svolto l’intero giudizio di merito a contraddittorio mai validamente costituito, la Corte dichiara la nullità del giudizio e rinvia la causa al Tribunale di Bari, in diversa composizione, ex art. 383, comma 3, c.p.c., al quale demanda anche la pronuncia sulle spese di legittimità. Gli altri motivi restano assorbiti.
Nota della Redazione
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