Ottemperanza per carta docente: obbligo dell’amministrazione di eseguire il giudicato senza eccepire la competenza di altro organo (TAR Abruzzo n. 33 del 20.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997, le amministrazioni dello Stato completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali che comportano l’obbligo di pagamento di somme entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Detta norma, calibrata sul processo civile, si applica al giudizio di ottemperanza con i necessari adattamenti, considerato che ai sensi dell’art. 115, comma 3, c.p.a. non è necessaria l’apposizione della formula esecutiva. L’organo intimato non può, inoltre, giustificare la propria inottemperanza eccependo la competenza di altro organo centrale del medesimo Ministero, atteso che il responsabile del procedimento, ex art. 6, comma 1, lett. e), legge n. 241/1990, adotta il provvedimento finale o trasmette gli atti all’organo competente.

Il Fatto

La ricorrente, docente, chiedeva l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale Ordinario di Pescara, Sezione Lavoro, n. 214/2023, passata in giudicato, con cui le era stato riconosciuto il beneficio della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, commi 121 ss., legge n. 107/2015, per gli anni scolastici specificati. A fronte dell’inerzia del Ministero dell’Istruzione e del Merito, la ricorrente proponeva ricorso per l’ottemperanza, ai sensi dell’art. 114 c.p.a., dinanzi al TAR Abruzzo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato la sussistenza del titolo e la mancata ottemperanza al giudicato e ha superato il termine di centoventi giorni dalla notifica della sentenza. Ha confermato l’orientamento secondo cui l’art. 14 del D.L. n. 669/1996 è applicabile al giudizio di ottemperanza, sebbene calibrato sul processo civile, con gli adattamenti necessari. In particolare, ha precisato che il riferimento al “titolo esecutivo” non impone la spedizione in forma esecutiva, stante la disposizione dell’art. 115, comma 3, c.p.a.

Il Tribunale ha poi affermato che l’organo intimato non può giustificare l’inottemperanza adducendo la competenza di altro organo centrale del medesimo Ministero, in quanto l’art. 6, comma 1, lett. e), legge n. 241/1990 impone al responsabile del procedimento di adottare il provvedimento finale o di trasmettere gli atti all’organo competente.

La sentenza ha accertato che la somma dovuta, relativa al bonus carta docenti, doveva essere accreditata nel conto elettronico del docente, con accessori come per legge, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza. Per il caso di perdurante inerzia, è stato nominato sin d’ora un commissario ad acta nella persona del Prefetto pro tempore di Pescara, con facoltà di delega a un funzionario, che avrebbe provveduto in sostituzione dell’Amministrazione entro ulteriori sessanta giorni.

Il Collegio ha, infine, escluso la condanna alle penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., in considerazione dell’importo contenuto e della produzione di interessi già prevista. Ha, invece, disposto la trasmissione del fascicolo alla Procura regionale della Corte dei conti per i profili di danno erariale potenzialmente connessi alla vicenda, e ha condannato l’Amministrazione al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 500,00, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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